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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29470/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso una decisione della Corte d'appello di Bari che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto contestava l'eccessività della pena, lamentando in sostanza una non corretta quantificazione della sanzione, ivi compresa la rideterminazione della pena per il delitto tentato. La Corte di cassazione rileva che la censura investe il merito della graduazione della pena e che il giudice di appello aveva comunque motivato in modo adeguato richiamando i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla eccessività della pena non sia consentito in sede di legittimità e, comunque, sia manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena base e dei relativi aumenti e diminuzioni per circostanze e per la pena del tentativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in base ai parametri legali. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio legale per la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la commisurazione della pena in concreto da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • La doglianza che si limiti a contestare l'eccessività della pena, senza evidenziare una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti, non è ammissibile in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena base e la misura degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti o per il tentativo appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla quantificazione della pena è sufficiente quando consenta di comprendere l'iter seguito dal giudice e dia conto dei criteri utilizzati, senza necessità di analitica confutazione di ogni possibile criterio alternativo.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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