Cassazione Penale, Ordinanza n. 12439/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in data 8 gennaio 2025, ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa il 15 marzo 2023. La revoca era stata disposta perché il soggetto era stato denunciato dalla sorella per lesioni e minacce; il Tribunale ha ritenuto non attendibile la diversa versione difensiva, secondo cui sarebbe stata la donna ad aggredire lui e la sua compagna. Nel ricorso si è sostanzialmente reiterata tale ricostruzione fattuale, contestando implicitamente la valutazione di inattendibilità e la conseguente revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo non manifestamente illogico, valorizzando la condotta violenta oggetto di denuncia come indice di incompatibilità con le prescrizioni e con la funzione rieducativa del regime di semilibertà. La doglianza è stata considerata generica e sostanzialmente di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Non è citato espressamente nel testo, ma la misura oggetto di revoca è la semilibertà, trattata nel quadro dell'esecuzione penale e della valutazione della persistenza dei presupposti trattamentali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano condotte che, per natura, modalità e oggetto, incidano gravemente sul rapporto fiduciario con l'istituzione penitenziaria e rendano negativo l'esito del trattamento.
- Il giudice di sorveglianza può valorizzare anche fatti che integrano ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale, purché ne valuti la pertinenza rispetto alla finalità rieducativa e alla compatibilità del comportamento con il regime alternativo.
- Una censura che si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità.
- La revoca della semilibertà può fondarsi su una condotta violenta ritenuta sintomatica di incompatibilità con le prescrizioni del beneficio e con l'adesione al trattamento.
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