Sentenza n. 348/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 4455/2025 del 5 giugno 2025 del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto in suo favore la somma complessiva di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, chiedendo l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inesecuzione del giudicato, anche perché il Ministero, pur costituito, non ha fornito elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte commisurata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale penalità di mora
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua.
principio di effettività della tutela
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura amministrativa presso la quale opera il direttore generale nominato commissario ad acta.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021
L'insediamento del commissario ad acta non determina la perdita del potere dell'amministrazione di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019
l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria
La penalità di mora deve stimolare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; la fissazione di un tetto massimo e la verifica della non manifesta iniquità sono necessarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura sia funzionale a sollecitare l'adempimento e non produca una sproporzionata locupletazione del privato.
- Ai fini della quantificazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo, individuabile nel caso concreto anche nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per rispettare il requisito della non manifesta iniquità.
- La nomina e l'insediamento del commissario ad acta non determinano la perdita del potere dell'amministrazione titolare di provvedere: fino all'adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere amministrativo da parte dell'amministrazione e del commissario.
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