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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04691/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 giugno 2025. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Nel ricorso per cassazione il difensore ha censurato, in particolare con il primo motivo, la valutazione della Corte d'appello sulla sussistenza del dolo, sostenendo che la dichiarazione di responsabilità ex art. 648 c.p. fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo incongruenze interne della motivazione, incompatibilità con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, e non consente una rivalutazione del materiale processuale o della corrispondenza tra motivazione e risultanze probatorie. Ha quindi ritenuto manifestamente infondato il motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili a quel paradigma.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della dichiarazione di responsabilità per ricettazione; il ricorso contestava la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è limitato alle incongruenze interne del percorso argomentativo, alle incompatibilità con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni della sentenza, senza consentire una nuova valutazione delle risultanze processuali.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    Richiamata per affermare che il controllo di legittimità sul discorso giustificativo è circoscritto alla verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente coerente, non alla corrispondenza della motivazione alle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo sulla coerenza logica interna della decisione impugnata.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale, solleciti in realtà una nuova lettura delle risultanze processuali o una diversa valutazione del dolo.
  • La motivazione resiste al sindacato di cassazione quando non presenti contrasti interni, incongruenze con massime di esperienza o incompatibilità con altre affermazioni del provvedimento.
  • Nel caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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