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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04659/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non era consentito in sede di legittimità perché non specifico e sostanzialmente ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di un ciclomotore di provenienza illecita. L'unico motivo deduceva vizi della motivazione sulla responsabilità ex art. 648 c.p., ma la Corte di cassazione rileva che si trattava di una pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. Secondo la Corte, il motivo era quindi non specifico e meramente apparente, perché non offriva una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte di appello aveva inoltre valorizzato la provenienza illecita del ciclomotore e la mancata offerta, da parte dell'imputato, di alcuna giustificazione plausibile in ordine al possesso del bene.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma posta a base del giudizio di responsabilità per ricettazione; la Corte richiama la conferma della responsabilità fondata sulla provenienza illecita del ciclomotore e sulla mancata giustificazione del possesso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si limiti a riprodurre, senza autonoma confutazione, le censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è solo apparente, cioè privo di una critica argomentata e specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per ricettazione, la provenienza illecita del bene e la mancata spiegazione alternativa del suo possesso possono costituire un compendio argomentativo sufficiente per il giudizio di colpevolezza, se adeguatamente valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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