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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04658/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte d'appello)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11 dicembre 2024. Il primo ricorso, nell'interesse di uno degli imputati, censurava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il secondo ricorso, proposto nell'interesse del coimputato, deduceva il mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., ma si fondava su argomentazioni sostanzialmente ripetitive di quelle già esaminate e respinte in appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo generico e non specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Per il primo ricorrente, il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto manifestamente infondato perché la verifica della particolare tenuità richiede anche una valutazione del grado di lesività della condotta; la Corte d'appello aveva fondato il proprio convincimento proprio sulle modalità della condotta. Per il secondo ricorrente, la doglianza sulla continuazione è stata giudicata generica, in quanto non introduceva elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta senza una valutazione del grado di lesività della condotta e delle sue modalità concrete.

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento della continuazione non può essere chiesto con censure generiche o meramente riproduttive di argomenti già disattesi in sede di merito.

  • art. 13681/2016 Sez. U.

    Sez. U., n. 13681 del 25 febbraio 2016

    Le Sezioni Unite sono richiamate a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'art. 131-bis c.p., occorre valutare anche il grado di offensività del fatto.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone non solo un apprezzamento astratto della lievità del fatto, ma anche una concreta valutazione del grado di lesività/offensività della condotta.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia motivato sulla concreta modalità della condotta e sulla sua offensività.
  • La richiesta di applicazione della continuazione deve essere sorretta da motivi specifici e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già disattese dal giudice di appello.
  • In cassazione, una censura generica o meramente reiterativa di questioni già esaminate è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImputazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

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