Cassazione Penale, Ordinanza n. 04651/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. proposta dal condominio persona offesa. In una precedente sentenza della Corte di cassazione, la condanna di merito pronunciata nei confronti dell'imputato era stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di appropriazione indebita, ritenendo erroneamente che il reato fosse estinto per remissione di querela. La difesa del condominio ha poi segnalato che non vi era mai stata remissione della querela, ma solo revoca della costituzione di parte civile, e ha chiesto la correzione per evitare effetti pregiudizievoli anche in altro procedimento connesso o analogo. Il motivo dell'istanza era quindi la falsa percezione di un fatto processuale decisivo, cioè l'equiparazione indebita tra revoca della parte civile e remissione di querela.
La decisione
La Corte ha riconosciuto che vi era un errore di fatto nella precedente sentenza, poiché la revoca della costituzione di parte civile non vale come remissione tacita di querela. Tuttavia ha ritenuto che la correzione ex art. 625-bis c.p.p. non fosse praticabile perché tale rimedio è ammesso solo a favore del condannato e solo quando il provvedimento sia reso nei confronti di un soggetto che rivesta ancora la qualità di condannato. Nel caso concreto l'imputato era stato prosciolto, sia pure per un presupposto erroneo, e la correzione avrebbe comportato una rivalutazione complessiva della vicenda con possibile reviviscenza della condanna, non un intervento a suo favore. Per questo la Corte ha dichiarato di non doversi procedere sull'istanza di correzione.
Norme richiamate
comma 1; comma 3; comma 4
La correzione dell'errore materiale o di fatto nei provvedimenti della Cassazione è rimedio eccezionale ammesso a favore del condannato; può essere rilevato anche d'ufficio entro 90 giorni, ma se non ricorrono i presupposti o la richiesta è fuori ambito va dichiarata l'inammissibilità.
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.
richiamato dal comma 4 dell'art. 625-bis c.p.p.
In caso di ammissibilità dell'istanza, la Corte procede in camera di consiglio secondo il rito previsto dall'articolo 127 c.p.p.
La Corte richiama l'assenza di evidenza di cause di proscioglimento immediato; in mancanza di tali presupposti la correzione non potrebbe comunque condurre a una decisione favorevole al soggetto interessato.
È il reato oggetto della precedente condanna di merito poi annullata senza rinvio nella sentenza di cassazione oggetto dell'istanza.
Massime di principio
- La revoca della costituzione di parte civile non integra remissione tacita di querela: per estinguere il reato è necessario un atto inequivoco di remissione, non essendo sufficiente la sola perdita della qualità di parte civile.
- L'errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. consiste in una falsa percezione degli atti o della realtà processuale che conduca la Corte a ritenere esistente un fatto certamente escluso o inesistente un fatto certamente presente.
- La correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Cassazione è rimedio eccezionale e a struttura rigorosa: è esperibile solo a favore del condannato e non quando il soggetto sia stato prosciolto, anche se per errore.
- Se l'intervento richiesto comporterebbe una rivalutazione complessiva del merito o potrebbe aggravare la posizione del soggetto interessato, manca il requisito della correzione 'a favore' richiesto dall'art. 625-bis c.p.p.
- L'istanza di correzione deve essere dichiarata inammissibile o comunque non procedibile quando difettano i presupposti soggettivi e oggettivi del rimedio, anche se l'errore originario sia effettivamente sussistente.
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