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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04657/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. I motivi erano quattro: (1) si denunciava l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p.; (2) si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come furto ex art. 624 c.p. e non come ricettazione ex art. 648 c.p.; (3) si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p.; (4) si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi, in sostanza, ripetitivi di censure già esaminate in appello e comunque privi di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata; il secondo motivo era inoltre diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, in parte, meramente reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito e, in parte, inidonei a sollecitare una rivalutazione delle prove o a evidenziare specifici travisamenti. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Disposizione richiamata sia per contestare la configurabilità della ricettazione, sia per lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex comma 4; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche, reiterative o mirate a una rivalutazione del merito.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo ai fini della richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto; la Corte ha escluso che la censura introducesse un vizio deducibile in cassazione, perché finalizzata a una diversa lettura delle prove.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Invocato per la circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di specificità e già disattesa in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato per ottenere attenuanti generiche in tema di trattamento sanzionatorio; la Corte ha reputato la motivazione della sentenza impugnata adeguata.

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata ai fini della determinazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva svolto un esame adeguato delle deduzioni difensive.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo l'allegazione di specifici travisamenti rilevanti e decisivi.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può tradursi in una mera contestazione del compendio probatorio, ma deve indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico.
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non si confrontano con una motivazione congrua e non manifestamente illogica del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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