Cassazione Penale, Ordinanza n. 04657/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione. I motivi erano quattro: (1) si denunciava l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 c.p.; (2) si contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come furto ex art. 624 c.p. e non come ricettazione ex art. 648 c.p.; (3) si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p.; (4) si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi, in sostanza, ripetitivi di censure già esaminate in appello e comunque privi di specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata; il secondo motivo era inoltre diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero, in parte, meramente reiterativi di doglianze già disattese dai giudici di merito e, in parte, inidonei a sollecitare una rivalutazione delle prove o a evidenziare specifici travisamenti. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Disposizione richiamata sia per contestare la configurabilità della ricettazione, sia per lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex comma 4; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche, reiterative o mirate a una rivalutazione del merito.
art. 624 c.p.
Richiamato solo ai fini della richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto; la Corte ha escluso che la censura introducesse un vizio deducibile in cassazione, perché finalizzata a una diversa lettura delle prove.
art. 648, comma 4, c.p.
Invocato per la circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di specificità e già disattesa in appello.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per ottenere attenuanti generiche in tema di trattamento sanzionatorio; la Corte ha reputato la motivazione della sentenza impugnata adeguata.
art. 133 c.p.
Norma evocata ai fini della determinazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva svolto un esame adeguato delle deduzioni difensive.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo l'allegazione di specifici travisamenti rilevanti e decisivi.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto non può tradursi in una mera contestazione del compendio probatorio, ma deve indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico.
- Le doglianze sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non si confrontano con una motivazione congrua e non manifestamente illogica del giudice di merito.
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