Cassazione Penale, Ordinanza n. 04627/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persone offese)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Teramo aveva respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di tre indagati per il reato di omicidio colposo. Le persone offese, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: a) violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione sul rigetto delle richieste investigative; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto e ai profili di responsabilità degli indagati. Il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p., limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 127, comma 5, c.p.p., e l'inammissibilità nel resto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione, emessa dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, non sia più ricorribile per cassazione, ma sia reclamabile al Tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. Poiché il ricorso delle persone offese investiva un provvedimento di archiviazione rientrante in tale disciplina, la Corte ha convertito il ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
indica il reato per il quale il procedimento era stato archiviato, ossia omicidio colposo.
art. 410-bis c.p.p.
prevede, per i provvedimenti di archiviazione affetti dalle nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p., il reclamo quale unico mezzo di impugnazione.
art. 127, comma 5, c.p.p.
richiamato come parametro delle nullità del procedimento camerale relative al mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale.
art. 127, comma 7, c.p.p.
escluso come base per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, poiché la materia delle impugnazioni è specificamente disciplinata dall'art. 410-bis c.p.p.
legge n. 103/2017
ha introdotto l'art. 410-bis c.p.p., ridefinendo il regime di impugnazione dell'ordinanza di archiviazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale, dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile al Tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
- Nel procedimento di archiviazione l'art. 127 c.p.p. opera solo per le forme di svolgimento dell'udienza camerale e per la garanzia del contraddittorio, mentre le modalità di impugnazione sono autonomamente e specialmente regolate dall'art. 410-bis c.p.p.
- Le censure contro un provvedimento di archiviazione che deducano violazioni delle regole del contraddittorio formale devono essere veicolate con reclamo ex art. 410-bis c.p.p., non con ricorso diretto per cassazione.
- La diversa tesi che ammette il ricorso per cassazione avverso l'archiviazione sulla base dell'art. 127, comma 7, c.p.p. è incompatibile con la disciplina speciale introdotta dalla riforma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04639/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04651/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04657/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04658/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04659/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04660/2026 del 04/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →