Cassazione Penale, Ordinanza n. 34858/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, ma le censure si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati e respinti nei gradi di merito; inoltre ha contestato, con specifico riferimento alla presunta mancata diligenza della persona offesa, un profilo ritenuto dalla Corte manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il diniego sarebbe stato immotivato; la Corte ha invece rilevato che il giudice di appello aveva fondato il diniego sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. La parte civile ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la rifusione delle spese del grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo estraneo al sindacato di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, e il secondo motivo manifestamente infondato poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava motivato dall'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in euro 2.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione; il ricorso non può rimettere in discussione in cassazione la ricostruzione fattuale già operata dai giudici di merito in relazione alla truffa.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motivi il diniego sull'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione delle prove e di nuova ricostruzione del fatto, quando la questione sia già stata esaminata e motivatamente respinta nei giudizi di merito.
- La censura sulla presunta mancata diligenza della persona offesa non è idonea, di per sé, a escludere la responsabilità per truffa se si risolve in una contestazione fattuale già vagliata e confutata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; in tal caso la censura è infondata se non evidenzia un vizio effettivo della motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la motivazione di merito e si limitano a riproporre questioni di fatto o a contestazioni manifestamente infondate.
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