Cassazione Penale, Ordinanza n. 26467/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda una condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di falsa testimonianza. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto censure che la Corte qualifica come dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi realmente con gli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito e con l'apparato argomentativo della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione globale, puntuale e логicamente coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a prendere atto del titolo di reato contestato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione completa, puntuale e logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze non si confrontano realmente con gli elementi di prova e con le specifiche argomentazioni della sentenza di merito, ma si risolvono in una mera contrapposizione di letture dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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