Cassazione Penale, Sentenza n. 22125/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trincianti era stato ritenuto responsabile dal giudice d'appello del reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione IVA relativa al 2016, con imposta evasa quantificata in euro 68.243,36. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per aver richiesto tempestivamente la trattazione orale (mediante trasmissione PEC dell'11 ottobre 2024) ma vedere il processo deciso in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; ha inoltre contestato la motivazione apparente della Corte territoriale, che avrebbe basato la condanna essenzialmente sul superamento della soglia di punibilità senza considerare che si trattava di una violazione isolata e che era stata concordata una rateizzazione del debito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha accertato che la richiesta di partecipare all'udienza era stata effettivamente trasmessa via PEC e che, ai sensi dell'art. 598-bis e delle regole sul deposito telematico, la mancata trascrizione cartacea da parte della cancelleria non pregiudica la tempestività e validità dell'atto. Poiché il processo è stato invece trattato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti nonostante la richiesta rituale, sussiste una nullità (secondo la prevalente giurisprudenza assoluta e insanabile). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; nel caso di specie è il fatto-reato contestato al ricorrente
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama la garanzia del diritto di intervento personale del difensore in udienza; nel caso il mancato svolgimento dell'udienza pubblica nonostante la richiesta del difensore è stato ritenuto lesivo di tale diritto
art. 598-bis, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Regola il procedimento d'appello in camera di consiglio e l'eccezione del diritto delle parti di chiedere la partecipazione all'udienza; la Corte ha applicato la norma per stabilire che una richiesta tempestiva di partecipazione impedisce la decisione in camera di consiglio senza parti
Norma sul decreto di citazione a giudizio in appello e sulle notifiche; utilizzata per determinare i termini per la richiesta di partecipazione
art. 111-bis cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022 e d.m. n.217/2023)
Prevede il deposito telematico di atti, memorie e richieste; la Corte ha precisato che, sino al 31.12.2026, il deposito telematico effettuato secondo le disposizioni ministeriali ha valore valido e tempestivo
art. 87-bis d.lgs. n.150 del 2022
Consente il deposito con valore legale tramite PEC agli indirizzi pubblicati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare la validità del deposito PEC dell'11 ottobre 2024
Massime di principio
- Quando si chiede la trattazione orale in appello ai sensi dell'art. 598-bis, la richiesta va presentata tempestivamente e, se effettuata mediante PEC agli indirizzi ufficiali indicati, la mancata trascrizione cartacea da parte della cancelleria non invalida la domanda.
- Se è stata prodotta una richiesta rituale e tempestiva di partecipazione all'udienza, celebrare l'appello in camera di consiglio senza la presenza delle parti può determinare una nullità assoluta della decisione (insanabile) per violazione del diritto di intervento del difensore.
- Conservare e allegare la prova della trasmissione tempestiva (es. ricevuta PEC, copia firmata digitalmente, timestamp) è cruciale; in caso di omissioni della cancelleria tale documentazione può essere decisiva per ottenere l'annullamento.
- In presenza di ricorso fondato per vizio procedurale grave (es. violazione del diritto di difesa), la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza e disporre il rinvio degli atti alla Corte territoriale per nuovo procedimento conforme.
- Le contestazioni di merito (es. valutazione dell'isolamento della violazione o della rateizzazione di debiti tributari) restano comunque rilevanti, ma non superano l'effetto decisivo di una nullità procedurale che incide sul contraddittorio.
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