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Ordinanza

Ordinanza n. 941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la revocazione, previa sospensiva, della sentenza di questa Sezione n.890/2026, resa tra le parti, pubblicata il 3 febbraio 2026 e non notificata.

Giustizia amministrativa202601625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 890/2026, oggetto di ricorso per revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stato proposto ricorso per revocazione, previa sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di revocazione né le censure rivolte alla sentenza, limitandosi a decidere la domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato, senza esaminare allo stato i profili di merito del ricorso per revocazione, ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il danno prospettato è stato ritenuto di natura prettamente economica e, pertanto, non idoneo a giustificare la sospensione; le esigenze dedotte possono trovare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. La discussione del merito è stata fissata al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare connessa al ricorso per revocazione è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; nel caso concreto è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza non può essere concessa quando il pregiudizio allegato consiste essenzialmente in un danno economico e non siano rappresentate specifiche ragioni di urgenza tali da rendere necessaria la misura cautelare.
  • Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, tale rimedio organizzativo-processuale può escludere la sussistenza del periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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