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Sentenza

Sentenza n. 5360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 162/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione del vecchio fabbricato rurale, il permesso di costruire in sanatoria e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza di primo grado e gli atti comunali relativi alla definizione di una pratica edilizia avviata nel 2011. In particolare, deduceva: l'inapplicabilità dell'art. 88, comma 10, della L.p. n. 9/2018 alle opere assentite con concessione edilizia ai sensi della L.p. n. 13/1997, anche per violazione del principio di irretroattività; l'erroneità della qualificazione del vecchio fienile come manufatto da demolire, trattandosi di preesistenza edilizia non abusiva; l'illegittimo utilizzo dell'ordinanza di demolizione per ragioni di sicurezza pubblica, in assenza di un'adeguata istruttoria sul pericolo concreto e attuale; la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; l'omessa considerazione delle complessive esigenze aziendali derivanti dalla presenza di due masi chiusi, siti nei Comuni di Velturno e Ortisei, e del fabbisogno di ricovero del bestiame e di stoccaggio del fieno. La vicenda riguardava una concessione edilizia del 2011 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, senza ricostruzione dell'abitazione, prorogata nel 2014 e mai integralmente eseguita, poiché il vecchio fabbricato non era stato demolito. Nel 2024 il Comune aveva rilasciato un permesso in sanatoria per completare la pratica, prescrivendo la demolizione del vecchio fienile, e aveva adottato una separata ordinanza di demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisiva la qualificazione dell'ordinanza come atto consequenziale alla definizione della pratica edilizia del 2011, non come autonoma misura repressiva di un abuso edilizio o come intervento fondato esclusivamente su ragioni di sicurezza. La concessione edilizia del 2011 prevedeva già la demolizione del vecchio fienile quale condizione della demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale; il permesso del 2024 era stato richiesto per completare quella stessa pratica e ottenere l'agibilità. Pertanto, il permesso in sanatoria e l'ordinanza del 2024 si limitavano a riaffermare e rendere esecutivo un obbligo già contenuto nel titolo originario, senza introdurre una disciplina innovativa. Sono state quindi ritenute irrilevanti le censure sull'applicabilità della disciplina relativa alla decadenza dei titoli, sull'irretroattività e sulla qualificazione del fienile come preesistenza legittima. È stata altresì ritenuta non decisiva la censura relativa alle ragioni di sicurezza, poiché la demolizione discendeva autonomamente dal contenuto del titolo edilizio; inoltre, trattandosi di provvedimento plurimotivato, la resistenza di una ragione autonomamente sufficiente rendeva superfluo l'esame delle ulteriori ragioni. Il motivo sulla mancata comunicazione di avvio è stato respinto perché l'effetto demolitorio derivava direttamente da un titolo richiesto dall'interessato, il quale conosceva l'obbligo di integrale esecuzione delle opere previste. È stata infine esclusa la rilevanza delle diverse esigenze aziendali, poiché la sanatoria era diretta soltanto a completare la pratica del 2011 e non consentiva di modificare o frazionare i contenuti dell'unico titolo originario; un'eventuale rinuncia al titolo avrebbe imposto la rimozione integrale di quanto realizzato. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 10, L.p. n. 9/2018

    La disposizione è stata ritenuta non decisiva, poiché la demolizione non costituiva una misura autonoma riferita a un'opera assentita e non ultimata, ma l'esecuzione di una prescrizione già contenuta nel titolo edilizio del 2011.

  • art. 95 L.p. n. 9/2018

    La domanda del 2024 è stata qualificata come istanza diretta a completare e sanare la pratica edilizia precedente, senza possibilità di alterarne i contenuti essenziali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti e non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio prevede espressamente la demolizione di un manufatto quale parte necessaria dell'intervento complessivo, gli atti successivi diretti a completare o sanare la pratica possono riaffermare tale obbligo senza costituire un autonomo esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi.
  • La demolizione imposta come contenuto necessario del titolo edilizio originario non può essere contestata qualificando il manufatto come preesistenza legittima, poiché l'obbligo di rimozione discende direttamente dal titolo accettato e richiesto dall'interessato.
  • Quando una ragione autonoma è sufficiente a sostenere il dispositivo di un provvedimento plurimotivato, la sua legittimità rende non rilevante, per carenza di interesse, l'impugnazione delle ulteriori ragioni poste a fondamento dell'atto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando l'effetto amministrativo discende direttamente dal contenuto di un titolo edilizio richiesto dall'interessato, il quale era già consapevole dell'obbligo di integrale esecuzione delle opere previste.
  • Un procedimento edilizio diretto esclusivamente a completare o sanare una pratica preesistente non consente di introdurre valutazioni relative a nuove esigenze aziendali né di frazionare i contenuti di un unico titolo, salvo rinuncia al titolo originario e rimozione integrale delle opere realizzate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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