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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30738/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore del fallimento impugnava l'esecuzione immobiliare promossa sul mutuo fondiario del 26/05/1992, contestando la titolarità del privilegio processuale in capo alla S.G.A./AMCO cessionaria del credito. Sosteneva che, ai sensi del R.D. 16/07/1905 n. 646 (art. 42) e dell'art. 161, comma 6, del T.U.L.B., i privilegi processuali del credito fondiario spettano solo all'istituto di credito fondiario originario e non si estendono al cessionario privo della qualità di istituto di credito fondiario (e che, quindi, l'esecuzione doveva essere dichiarata improseguibile). La resistenza ha fondato la legittimità della prosecuzione dell'esecuzione sulla speciale disciplina introdotta per la ristrutturazione del Banco di Napoli (art. 3, comma 6, D.L. 24/09/1996, n. 497 e successive modifiche), che estende alle società del gruppo cui siano stati ceduti crediti le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, con conseguente mantenimento dei privilegi, anche processuali, a favore della cessionaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del curatore. Ha confermato la Corte d'appello che aveva ritenuto applicabile alla cessione in esame la disciplina speciale prevista per il risanamento del Banco di Napoli (art. 3, comma 6, D.L. 497/1996), la quale, richiamando l'art. 58 T.U.L.B., consente che i privilegi, ivi compresi quelli processuali, si trasferiscano alla cessionaria autorizzata (S.G.A./AMCO). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e l'evoluzione normativa (T.U.L.B. 1993 e successive modifiche, D.Lgs. 342/1999, L. 130/1999) che hanno gradualmente oggettivizzato la rilevanza della natura del credito rispetto alla qualità soggettiva del titolare, e ha ritenuto che la disciplina speciale abbia derogato al principio, in quella fattispecie specifica, permettendo alla cessionaria di proseguire l'esecuzione anche dopo il fallimento del debitore. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il Fallimento condannato alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D. 16/07/1905 n. 646 (Testo Unico sulle leggi sul credito fondiario), art. 42

    il sopravvenuto fallimento del mutuatario non impedisce l'inizio e la prosecuzione dell'esecuzione individuale nei suoi confronti

    Norma applicabile ai contratti anteriori al 1/1/1994; di regola attribuisce privilegi processuali all'istituto di credito fondiario mutuante, ma non li estende al cessionario privo della qualifica soggettiva, salvo discipline speciali che dispongano altrimenti.

  • D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (T.U.L.B.), artt. 38, 41, 58, 161 comma 6

    art. 58, terzo comma: "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"

    Con il T.U.L.B. e le successive modifiche si è operata una progressiva oggettivizzazione dei privilegi fondiari, ampliando i soggetti abilitati e prevedendo che, soprattutto dopo le modifiche del 1999, le discipline speciali (anche processuali) relative ai crediti ceduti possano continuare ad applicarsi al cessionario.

  • D.L. 24/09/1996 n. 497, art. 3 comma 6 (convertito dalla L. 19/11/1996 n. 588)

    alle cessioni dei crediti del Banco di Napoli S.p.A. previste dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    Norma speciale che, nel contesto della ristrutturazione del Banco di Napoli, estende espressamente alla cessionaria (società del gruppo autorizzata) i privilegi e le discipline previste dall'art. 58 T.U.L.B., rendendo irrilevante il requisito soggettivo dell'essere istituto di credito fondiario.

  • D.Lgs. 04/08/1999 n. 342, art. 12

    restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti

    Chiarificazione normativa che conferma la perdurante applicabilità delle discipline speciali e processuali ai crediti ceduti, avvalorando l'interpretazione che i privilegi possano accompagnare l'oggetto del credito indipendentemente dalla qualità soggettiva del cessionario.

  • L. 30/04/1999 n. 130 (Disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti)

    Ha inciso sull'applicazione delle norme dell'art. 58 T.U.L.B. rispetto a cessioni a soggetti non bancari (società di cartolarizzazione), contribuendo all'orientamento verso l'oggettivizzazione dei privilegi fondiari.

  • Legge Fallimentare, art. 51 (divieto ex art. 51 L.F.)

    L'art. 51 L.F. contiene il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali da parte di creditori in presenza di fallimento; le deroghe a tale divieto sono riconosciute ai sensi delle norme sul credito fondiario e delle discipline speciali che estendono il privilegio processuale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma processuale in materia di contributo unificato richiamata per gli oneri procedurali: la Corte ha disposto che, ove dovuto, il ricorrente debba versare un importo aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In assenza di una disciplina speciale, i privilegi processuali del credito fondiario (ex R.D. 646/1905, art. 42) sono tradizionalmente collegati alla qualità soggettiva del creditore (istituto di credito fondiario); il cessionario privo di tale qualifica non beneficia normalmente degli stessi privilegi.
  • Se il credito è anteriore al 1/1/1994 o il processo esecutivo è iniziato prima di quella data, la previgente disciplina (R.D. 646/1905) può comunque operare ai sensi dell'art. 161, comma 6, T.U.L.B.; occorre verificare data del contratto e del pignoramento.
  • La tendenza normativa e giurisprudenziale è verso l'oggettivizzazione dei privilegi: le successive modifiche del T.U.L.B. e le norme sulla cartolarizzazione hanno reso rilevante la natura del credito più che la qualifica soggettiva del titolare; pertanto, il trasferimento del privilegio al cessionario è possibile quando la legge lo prevede o quando la cessione rientra nelle fattispecie disciplinate (es. cessioni autorizzate nell'ambito di ristrutturazioni, cartolarizzazioni).
  • Le cessioni effettuate in regime di disciplina speciale (es. risanamento di un gruppo bancario, autorizzazione della Banca d'Italia) possono reiterare o trasferire espressamente sia i privilegi sostanziali sia quelli processuali al cessionario; in tali casi il divieto ex art. 51 L.F. può essere derogato a favore del cessionario.
  • Per valutare la legittimità della prosecuzione di un'esecuzione contro un debitore fallito è necessario esaminare: a) la data del contratto di credito e del pignoramento; b) il contenuto della cessione e gli eventuali richiami normativi o autorizzazioni (es. Banca d'Italia); c) la presenza di norme speciali (leggi di risanamento, disposizioni su cartolarizzazione) che estendono le discipline dell'art. 58 T.U.L.B.; d) la documentazione che attesti la trasmigrazione dei privilegi insieme al credito.
  • Se si è dalla parte del curatore/fallimento e si vuole contestare la prosecuzione dell'esecuzione, è essenziale provare l'assenza di una specifica norma o autorizzazione che abbia esteso i privilegi al cessionario; viceversa il giudice può ritenere applicabile la disciplina speciale e respingere l'opposizione.

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