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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30737/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel convenne Poste Italiane sostenendo che, in esecuzione di un bonifico domiciliato disposto nel 2014, Poste aveva corrisposto la somma a persona diversa dal beneficiario designato (Giulia Caliendo), sulla base di un documento d'identità presumibilmente falso, facendo così sorgere per Genertel un duplice pagamento (la somma pagata indebitamente e poi corrisposta al reale creditore). Genertel dedusse, in primo luogo, la possibilità di applicare analogicamente l'art. 43 R.D. n. 1736/1933 (responsabilità della banca per pagamento a persona diversa dal prenditore), e, in subordine, censurò la valutazione del Tribunale secondo cui Poste aveva adempiuto con la diligenza professionale richiesta (art. 1176 c.c. comma 2), sostenendo che la banca avrebbe dovuto esigere l'esame di due documenti d'identità e produrre copia del documento esaminato per dimostrare l'adempimento dell'obbligo di identificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel, ritenendo inammissibile il primo motivo (ricorso all'analogia con l'art. 43 legge assegni) e infondati o inammissibili i profili sostanziali del secondo motivo. La Corte ha confermato che il bonifico domiciliato rientra nello schema della delegazione/mandato e, quindi, è regolato dalle norme sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c., art. 1176 c.c.). Anche qualora si applicasse la disciplina dell'art. 43, la giurisprudenza interpreta quella norma senza escludere la prova liberatoria della diligenza da parte dell'esecutore. Il giudice d'appello ha correttamente valutato come plausibile l'interpretazione contrattuale delle condizioni generali (sufficienza del documento di identità esibito) e ha accertato che Poste aveva verificato la corrispondenza tra dati anagrafici, codice fiscale e password, annotando gli estremi del documento nella quietanza e acquisendo copia. Di conseguenza la condotta della banca è stata ritenuta diligente e non imputabile. Le spese sono compensate; è disposta l'eventuale integrazione del contributo unificato secondo D.P.R. n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • R.D. 1736/1933 (legge sugli assegni), art. 43, comma 2

    Invocata dalla ricorrente per analogia; la Corte ha ritenuto che non sia necessaria l'applicazione analogica e, comunque, la giurisprudenza ha interpretato l'art. 43 come non escludente la prova liberatoria della diligenza da parte della banca (cioè non una responsabilità oggettiva assoluta)

  • art. 12 Preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per giustificare l'uso dell'analogia con la disciplina degli assegni; la Corte ha escluso la necessità di ricorrere all'analogia in quanto la fattispecie è già disciplinata dalle regole del mandato/delegazione

  • art. 1176 c.c., comma 2

    Criterio della diligenza professionale richiesta all'operatore professionale; applicato per valutare la condotta di Poste nella identificazione del percettore: la banca risponde in caso di colpa, ma può liberarsi dimostrando la diligenza qualificata

  • art. 1218 c.c.

    Norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento e sulla possibilità di provare la non imputabilità dell'inadempimento dimostrando di aver adempiuto con la diligenza richiesta; adottata per inquadrare l'onere probatorio gravante su Poste

  • art. 2697 c.c.

    Regola sul riparto dell'onere della prova: il giudice ha ritenuto che l'onere della prova della diligenza liberatoria spettasse a Poste e che questa l'avesse assolto mediante elementi istruttori anche in assenza della copia del documento

  • D.P.R. 445/2000, art. 35

    Norma citata in relazione al tipo di documenti di riconoscimento; la Corte ha ritenuto che non sussista un obbligo generale di esibire due documenti e che l'identificazione possa avvenire tramite un singolo documento valido

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma processuale sul motivo di cassazione per violazione di norme del codice civile; richiamata nella valutazione della sindacabilità in sede di legittimità dell'interpretazione contrattuale e degli accertamenti di fatto

  • D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art.13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata per l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato inquadra un rapporto di delegazione/mandato: la responsabilità dell'esecutore (banca/posta) è contrattuale e va valutata secondo le regole del mandato e la diligenza professionale (art. 1176 c.c., art. 1218 c.c.).
  • La normativa sugli assegni (art. 43 legge assegni) non impone automaticamente una responsabilità oggettiva in casi analoghi: la banca o l'istituto pagatore può liberarsi dimostrando di aver adottato la diligenza richiesta.
  • In tema di identificazione del percettore, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le risultanze probatorie e l'interpretazione contrattuale; tali accertamenti sono difficilmente sindacabili in Cassazione se plausibili.
  • La verifica fondata su un documento d'identità valido, integrata da controlli (es. codice fiscale, password o parola chiave) può essere ritenuta sufficiente per la diligenza richiesta; non vige un obbligo generale e automatico di richiedere due documenti d'identità salvo diversa previsione contrattuale o normativa.
  • L'onere della prova della diligenza liberatoria grava sull'esecutore del pagamento: la mancata produzione di una copia del documento esaminato non esclude in assoluto la prova liberatoria se il giudice può desumerla da altri elementi (annotazioni, quietanza, riscontro dei dati).
  • Le raccomandazioni di best practice (es. circolari ABI) non sono norme cogenti: possono influenzare gli standard di valutazione della diligenza ma non impongono regole vincolanti in assenza di previsione normativa o contrattuale.
  • Questioni relative alla conservazione di copie dei documenti sono bilanciate con le regole sulla privacy: non c'è un obbligo generale di conservare copia degli ID se non nei casi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.

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