Cassazione Civile, Sentenza n. 30802/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia nata dalla qualificazione testamentaria di attribuzioni operate da Marino Maria ai figli: la ricorrente (nipote/erede di un figlio deceduto) chiedeva il rilascio di un bene assegnato a titolo di legato al proprio genitore (Vella Luigi) e il pagamento dei frutti e dei danni derivanti dal mancato godimento. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; in appello gli eredi di Vella Vito contestavano la validità della riassunzione del processo (notifica effettuata oltre un anno dalla morte del dante causa con modalità collettiva/impersonale) e la titolarità della disponibilità del bene, oltre a contestare il quantum dei frutti e delle eventuali spese di manutenzione. In Cassazione sono state dedotte plurime censure sia dalla ricorrente principale sia dalle ricorrenti incidentali, tra cui validezza della riassunzione, legittimazione passiva, natura e misura dei frutti, obbligo di manutenzione e liquidazione degli accessori (interessi e rivalutazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) respinto le eccezioni sull'inammissibilità del ricorso per questioni formali telematiche; 2) confermato che il tempestivo deposito del ricorso per riassunzione impedisce l'estinzione del processo anche se la successiva notifica sia inesistente e che in caso di inesistenza della notifica il giudice deve disporre la rinnovazione e non dichiarare subito l'estinzione; 3) ribadito che il legatario può agire nei confronti del coerede che abbia la disponibilità materiale del bene (non è sempre necessario chiamare in causa tutti gli eredi); 4) rigettato le doglianze che impugnavano la statuizione sulla mancanza di obbligo dell'erede-possedente di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del bene; 5) accolto il quarto motivo del ricorso principale (relativo alla corretta liquidazione degli accessori dei frutti), statuendo che la somma dovuta a titolo di frutti deve comprendere anche interessi legali e rivalutazione, con conseguente cassazione parziale e rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame sul calcolo dei frutti, sulla ripartizione tra coeredi per il periodo anteriore alla morte del possessore e su altri profili indicati; 6) ha inoltre accolto in parte il quinto e il settimo motivo del ricorso incidentale (con separata indicazione sulla ripartizione delle responsabilità e sulla consegna delle chiavi depositate in cancelleria), disponendo altresì che la Corte di rinvio si pronunci anche sulle spese. Parte delle statuizioni relative al rapporto fra la ricorrente principale e Vella Immacolata sono invece state dichiarate definitive e confermate. Infine la Cassazione ha posto le spese del procedimento principale a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 303 c.p.c.
Disciplina la riassunzione del processo interrotto e la necessita' degli elementi minimi nel ricorso di riassunzione; la Corte afferma che il deposito tempestivo del ricorso in cancelleria vale a impedire l'estinzione del processo anche se la successiva notifica sia inesistente.
art. 305 c.p.c.
Riferito al termine per la riassunzione del processo; la Corte sottolinea che il deposito entro termine perentorio impedisce l'effetto estintivo previsto dall'art.305.
art. 156 c.p.c.
Principio del raggiungimento dello scopo della vocatio in ius; il ricorso di riassunzione e' valido se contiene elementi sufficienti ad individuare il giudizio da proseguire.
art. 649 c.c.
Norma che tutela il legatario procedendo alla consegna del bene e prevedendo obblighi in capo al possessore/erede; la Corte precisa che l'azione può essere proposta contro il coerede che abbia la disponibilità materiale del bene e che i frutti sono dovuti dal momento dell'apertura della successione.
art. 661 c.c.
Norma complementare alla disposizione sul legato e sulle azioni del legatario; citata nel contesto dell'azione di consegna e dei rimedi del legatario.
art. 667 c.c.
Stabilisce che il bene legato deve essere consegnato nello stato in cui si trova alla morte del testatore; la Corte chiarisce che non impone un obbligo generalizzato in capo all'erede di effettuare manutenzione ordinaria o straordinaria per ripristinare la qualità del bene.
art. 669 c.c.
Riguarda i frutti spettanti al legatario; la Corte conferma che la liquidazione dei frutti deve comprendere anche interessi e rivalutazione.
art. 1148 c.c.
Norma generale in tema di possesso; la Corte segnala che specifiche regole sui frutti ex art.649 possono derogare alla disciplina generale del possesso.
art. 662 c.c.
Citado nel quadro della ripartizione delle obbligazioni tra coeredi; la Corte distingue tra obbligazioni nate durante la vita del coerede (che diventano debito ereditario) e obbligazioni nate dopo l'apertura della successione imputabili personalmente agli eredi che hanno continuato la disponibilità.
art. 752 c.c.
Richiamata per il principio che i debiti ereditari si ripartiscono in proporzione alle quote, mentre i crediti non si ripartiscono automaticamente e ogni coerede può agire per l'intero credito ereditario.
art. 2055 c.c.
Norma sulla responsabilità solidale per il fatto causativo comune; applicata per il periodo successivo alla morte del possessore quando più coeredi hanno continuato il godimento del bene, obbligandoli in solido al ristoro dei frutti.
Massime di principio
- Il deposito tempestivo del ricorso per riassunzione impedisce l'estinzione del processo anche se la successiva notifica sia viziata o inesistente; in tal caso il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica e non dichiarare immediatamente l'estinzione.
- Il legatario che chiede la consegna del bene può rivolgersi al coerede che abbia la disponibilità materiale effettiva del cespite: non sempre è necessario chiamare in causa tutti gli eredi (litisconsorzio non è automatico quando solo alcuni detengono materialmente il bene).
- I frutti dovuti al legatario si prescrivono a partire dall'apertura della successione e la loro liquidazione deve comprendere rivalutazione e interessi legali; in mancanza di prova puntuale il giudice può liquidare equitativamente (parametro del canone locativo).
- L'obbligo dell'erede-possedente non comprende in generale l'onere di eseguire manutenzioni ordinarie o straordinarie del bene per consegnarlo nello stato qualitativo precedente: l'art.667 c.c. non impone tale obbligo salvo responsabilità colpevole specifica.
- Se la perdita di godimento è imputabile a un coerede deceduto, la responsabilità per i frutti maturati prima della sua morte è di natura ereditaria e si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote; se invece gli eredi hanno continuato il godimento dopo la morte, per quel periodo rispondono in solido.
- In caso di vizi processuali nella notifica di riassunzione, la giurisprudenza favorisce la continuazione del processo quando il deposito sia tempestivo, preferendo la rinnovazione della notifica al dichiarare l'estinzione del giudizio.
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