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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30718/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione allo stato passivo del fallimento relativa al rigetto di una domanda di insinuazione tardiva. Il Tribunale aveva ritenuto che l'adozione del provvedimento in udienza, in presenza delle parti, fosse equivalente alla comunicazione formale ex art. 97 legge fall., facendo decorrere il termine breve di 30 giorni (art. 99 legge fall.) dalla data dell'udienza. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e ss. legge fall.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha censurato la motivazione del Tribunale laddove ha equiparato automaticamente l'adozione in udienza alla comunicazione che fa decorrere il termine breve; tuttavia, sul piano fattuale ha accertato che il provvedimento del giudice delegato era stato adottato e il verbale depositato in cancelleria il 13-11-2012 (numero cronologico 36/2012) e che l'opposizione è stata proposta il 1-4-2015. Poiché in mancanza della comunicazione formale il termine breve non decorre, l'opposizione doveva comunque essere proposta entro il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; tale termine era già decorso dalla data di deposito del verbale, per cui l'opposizione era tardiva. La Corte pertanto ha rigettato il ricorso nonostante la correzione della motivazione del Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 97 legge fallimentare

    La comunicazione prevista dall'art. 97 è rilevante per far decorrere il termine breve per proporre opposizioni allo stato passivo; tale obbligo di comunicazione va esteso, per analogia di ratio, anche al decreto che decide sull'ammissione di una domanda tardiva; la mera adozione in udienza non surroga automaticamente la comunicazione formale.

  • art. 99 legge fallimentare

    Prevede il termine breve (30 giorni) per proporre opposizione allo stato passivo: la decorrenza è ancorata alla comunicazione ex art. 97; se la comunicazione manca, il termine breve non decorre.

  • art. 96 legge fallimentare (ultimo comma)

    Individua il decreto di esecutività che conclude il procedimento di accertamento dello stato passivo; la pronuncia finale di esecutività è il provvedimento unitario che incide sulla decorrenza dei termini nelle successive impugnazioni.

  • art. 101 legge fallimentare

    Rimanda agli artt. da 93 a 99 e presuppone pertanto la necessità della comunicazione ex art. 97 per la decorrenza dei termini di opposizione nello stato passivo.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Termine lungo (sei mesi) per l'impugnazione in mancanza della comunicazione formale; nel settore endoconcorsuale, se la comunicazione di cui all'art. 97 manca, l'opposizione può essere proposta nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione/deposito del provvedimento.

  • art. 133 cod. proc. civ.

    Stabilisce che il cancelliere dà atto del deposito della sentenza in calce alla stessa; il deposito in cancelleria realizza l'evento giuridico della pubblicazione.

  • art. 281-sexies cod. proc. civ.

    Nelle sentenze a verbale la pubblicazione si concreta con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene; il verbale va poi depositato in cancelleria e tale deposito consente la conoscibilità dell'atto.

  • artt. 176 e 186 cod. proc. civ.

    Riguardano le presunzioni di conoscenza per le parti presenti; la Corte osserva però che tale presunzione ha rilievo limitato ai provvedimenti dell'istruttore e non può automaticamente sostituire la disciplina speciale delle comunicazioni nel rito fallimentare.

  • Giurisprudenza rilevante (Cass., vari precedenti citati)

    La Corte richiama orientamenti che precisano che il termine breve decorre dalla comunicazione ex art. 97 e che, in mancanza, opera il termine lungo; inoltre chiarisce i limiti dell'equiparazione tra lettura in udienza e comunicazione formale (richiamati orientamenti di Sezioni Unite e pronunce di merito).

Massime di principio

  • Nelle opposizioni allo stato passivo in fallimento il termine breve per impugnare (art. 99 legge fall.) decorre dalla comunicazione formale prevista dall'art. 97 legge fall.; la mera adozione del provvedimento in udienza non equivale automaticamente a tale comunicazione.
  • Se la comunicazione ex art. 97 manca, il termine breve non decorre e l'interessato può proporre opposizione entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione/deposito del provvedimento (anche quando l'atto è redatto a verbale).
  • Per i provvedimenti resi a verbale la pubblicazione si verifica con la sottoscrizione del verbale e con il deposito in cancelleria: la prova del deposito può desumersi dal numero cronologico e dal registro dell'ufficio giudiziario o dall'attestazione del cancelliere.
  • Occorre distinguere la natura del provvedimento: se è decisorio (definitorio) si applicano le regole sulla pubblicazione/deposito; le presumzioni di conoscenza per la presenza in udienza non possono sostituire la disciplina speciale della comunicazione nel rito concorsuale.
  • In simili contenziosi è prudente verificare documentalmente il deposito in cancelleria (registro cronologico, numero identificativo, attestazione del cancelliere) perché da esso dipende la decorrenza del termine lungo per l'impugnazione.

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