Ordinanza n. 1972/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento della Prefettura di Napoli del 28/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/109870 rilasciato in data 01/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 28/05/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HOSSAIN MOAZZEM il 4\2\2026 : del provvedimento della Prefettura di Napoli del 13/01/2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/109870 rilasciato in data 01/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 13/01/2026 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, per garantire l'integrità del contraddittorio e consentire all'Amministrazione resistente di predisporre un'adeguata difesa anche sulle nuove censure introdotte con i motivi aggiunti, ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulle domande di annullamento né sui motivi di merito. Le spese non sono disciplinate nel testo.
Atto impugnato: provvedimenti della Prefettura di Napoli di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rispettivamente del 28 maggio 2025 e del 13 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 28 maggio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 4 febbraio 2026 ha impugnato il nuovo provvedimento di revoca, adottato il 13 gennaio 2026, deducendo le censure riportate nei motivi aggiunti. Il giudice non esamina nel merito i motivi di ricorso, rilevando esclusivamente che la notifica dei motivi aggiunti, rispetto all'udienza pubblica già fissata per il 18 marzo 2026, non consente il pieno rispetto dei termini a difesa dell'Amministrazione previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
pieno rispetto dei termini a difesa
I termini a difesa devono essere rispettati anche quando siano proposti motivi aggiunti, affinché l'amministrazione resistente disponga di un tempo adeguato per esaminare le nuove censure e predisporre la propria difesa.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti sono notificati in prossimità dell'udienza pubblica già fissata, il giudice deve verificare il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
- Se la notificazione dei motivi aggiunti non consente alla parte resistente di predisporre un'adeguata difesa sulle nuove censure, il giudice deve rinviare la trattazione a una successiva udienza per garantire l'integrità del contraddittorio.
Come è indicizzato
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