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Ordinanza

Ordinanza n. 1972/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento della Prefettura di Napoli del 28/05/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/109870 rilasciato in data 01/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 28/05/2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HOSSAIN MOAZZEM il 4\2\2026 : del provvedimento della Prefettura di Napoli del 13/01/2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/109870 rilasciato in data 01/05/2023, notificato al domicilio digitale eletto in data 13/01/2026 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202504666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, per garantire l'integrità del contraddittorio e consentire all'Amministrazione resistente di predisporre un'adeguata difesa anche sulle nuove censure introdotte con i motivi aggiunti, ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulle domande di annullamento né sui motivi di merito. Le spese non sono disciplinate nel testo.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti della Prefettura di Napoli di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rispettivamente del 28 maggio 2025 e del 13 gennaio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 28 maggio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 4 febbraio 2026 ha impugnato il nuovo provvedimento di revoca, adottato il 13 gennaio 2026, deducendo le censure riportate nei motivi aggiunti. Il giudice non esamina nel merito i motivi di ricorso, rilevando esclusivamente che la notifica dei motivi aggiunti, rispetto all'udienza pubblica già fissata per il 18 marzo 2026, non consente il pieno rispetto dei termini a difesa dell'Amministrazione previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    pieno rispetto dei termini a difesa

    I termini a difesa devono essere rispettati anche quando siano proposti motivi aggiunti, affinché l'amministrazione resistente disponga di un tempo adeguato per esaminare le nuove censure e predisporre la propria difesa.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti sono notificati in prossimità dell'udienza pubblica già fissata, il giudice deve verificare il rispetto dei termini a difesa previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
  • Se la notificazione dei motivi aggiunti non consente alla parte resistente di predisporre un'adeguata difesa sulle nuove censure, il giudice deve rinviare la trattazione a una successiva udienza per garantire l'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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