Cassazione Penale, Sentenza n. 35595/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e per bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, in relazione al fallimento della società da lui amministrata, dichiarato il 22 novembre 2018. Quanto al capo A, gli era contestato di avere cagionato il fallimento mediante la sistematica omissione, a partire dal 2012, dei versamenti tributari, accumulando un debito, comprensivo di sanzioni e interessi, di 3.029.615 euro, pari all’80% del passivo fallimentare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il debito fiscale fosse soltanto una delle componenti del dissesto e che mancasse un accertamento del nesso causale; secondo la difesa, il pagamento dei tributi non avrebbe comunque evitato il fallimento. Quanto al capo B, gli era contestato di avere concorso a cagionare il dissesto mediante false comunicazioni sociali nei bilanci 2014, 2015 e 2016: aveva iscritto poste fittizie per “fatture da emettere”, facendo apparire positivo un patrimonio netto in realtà negativo. Con il secondo motivo ha contestato la prova del fine di ingiusto profitto e dell’idoneità a indurre in errore i terzi, lamentando anche l’omessa considerazione delle capacità tecniche e della reputazione commerciale della società. Ha inoltre chiesto la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, richiamando le rettifiche operate dal curatore e la prosecuzione dell’attività senza gli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la questione del nesso causale tra omissioni fiscali e fallimento non era stata proposta in appello e, quindi, non era stata devoluta alla Corte territoriale. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’omesso pagamento sistematico di tributi può integrare operazione dolosa quando produce un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa e si pone causalmente in rapporto con il fallimento; l’autofinanziamento di breve periodo non esclude la rilevanza della crescita esponenziale del debito. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, generico e diretto a ottenere una rivalutazione del fatto: le poste fittizie ammontavano complessivamente a 893.000 euro; la loro eliminazione nel bilancio 2017 aveva fatto emergere perdite e il dissesto strutturale già esistente nel 2014. L’occultamento delle perdite aveva mantenuto l’affidamento dei creditori e l’efficacia decettiva risultava anche dalla vicenda dell’affitto e della cessione di ramo d’azienda a una società terza. È stata respinta anche la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, poiché la condotta era incentrata sul falso in bilancio, elemento specializzante rispetto alla fattispecie semplice. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall.
Di conseguenza — fermo restando che è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento — «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società»
La sistematica omissione di versamenti fiscali o contributivi può costituire operazione dolosa anche se produce inizialmente un’autofinanziamento, purché determini un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa e sia provato il nesso causale con il fallimento.
art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall.
Nel richiedere la derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice, il ricorrente trascura che la condotta dell'imputato è incentrata sul reato di falso in bilancio, quindi si connota per un significativo elemento, altamente specializzante, assente nella fattispecie prevista dagli artt. 217 e 224 legge fall.
La bancarotta fraudolenta impropria da reato societario si distingue dalla bancarotta semplice quando la condotta che ha contribuito al dissesto è incentrata sul falso in bilancio, caratterizzato da un elemento specializzante.
La censura trova ampia e pertinente risposta già nella sentenza di primo grado, là dove il Tribunale mette in luce come l'occultamento delle perdite abbia mantenuto l'affidamento dei creditori e come l'efficacia decettiva dell'iscrizione mendace sia palesata dalla vicenda relativa all'affitto e alla cessione di ramo di azienda a Claritech (pag. 14).
L’iscrizione di poste attive fittizie e l’occultamento delle perdite possono manifestare l’idoneità ingannatoria delle false comunicazioni sociali; nel caso deciso, tale idoneità era corroborata dal mantenimento dell’affidamento dei creditori e dalla vicenda dell’affitto e della cessione di ramo d’azienda.
art. 217, primo comma, n. 4, legge fall.
Nel richiedere la derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice, il ricorrente trascura che la condotta dell'imputato è incentrata sul reato di falso in bilancio, quindi si connota per un significativo elemento, altamente specializzante, assente nella fattispecie prevista dagli artt. 217 e 224 legge fall.
La bancarotta semplice non assorbe la condotta qualificata dall’incentrarsi sul falso in bilancio, che costituisce elemento specializzante della bancarotta fraudolenta impropria da reato societario.
Di conseguenza, quanto imputato a Morini ricade nell'alveo precettivo non dell'art. 223, legge fall., ma dell'art. 217, primo comma, n. 4, legge fall.
La norma è menzionata nella ricostruzione della tesi difensiva sugli adempimenti societari omessi, ma la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione.
art. 217 legge fall.
Nel richiedere la derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice, il ricorrente trascura che la condotta dell'imputato è incentrata sul reato di falso in bilancio, quindi si connota per un significativo elemento, altamente specializzante, assente nella fattispecie prevista dagli artt. 217 e 224 legge fall.
La condotta incentrata sul falso in bilancio presenta un elemento specializzante che la distingue dalla fattispecie di bancarotta semplice.
art. 224 legge fall.
Nel richiedere la derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice, il ricorrente trascura che la condotta dell'imputato è incentrata sul reato di falso in bilancio, quindi si connota per un significativo elemento, altamente specializzante, assente nella fattispecie prevista dagli artt. 217 e 224 legge fall.
La Corte richiama la fattispecie di bancarotta semplice per evidenziare che il falso in bilancio costituisce un elemento specializzante non presente nelle disposizioni indicate.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose può essere integrata dall’omissione sistematica dei versamenti fiscali o contributivi quando essa accresce in modo ingiustificato l’esposizione debitoria, produce un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa ed è causalmente collegata al fallimento. Il fatto che la condotta abbia procurato liquidità nel breve periodo non esclude la rilevanza del dissesto derivante dalla crescita del debito e delle relative sanzioni.
- La questione del nesso causale non devoluta con l’atto di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione come censura della decisione di secondo grado.
- L’esposizione in bilancio di poste attive fittizie per occultare perdite può integrare il contributo del reato societario alla produzione o all’aggravamento del dissesto; l’idoneità ingannatoria può risultare dal mantenimento dell’affidamento dei creditori e dalle concrete vicende commerciali accertate.
- La bancarotta fraudolenta impropria da reato societario si distingue dalla bancarotta semplice quando il dissesto è collegato a una condotta incentrata sul falso in bilancio, elemento specializzante rispetto alle condotte previste per la bancarotta semplice.
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