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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18931/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero di vendita di beni immobili soggetti a confisca (sentenza n. 540/2020). Il Tribunale aveva motivato la propria decisione sulla mancata emissione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 660 c.p.p. nella versione novellata; il Procuratore ha sostenuto che, trattandosi di reato commesso il 30/9/2017, si applicano le disposizioni anteriori alla novella e che, in ogni caso, l'art. 86 disp. att. riconosce al pubblico ministero la possibilità di dare esecuzione anche senza un ordine ingiuntivo

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza con rinvio. La Corte ha rilevato che il Tribunale ha applicato la disciplina novellata dal d.lgs. 150/2022 al reato commesso il 30/9/2017, errando: in base all'art. 97, comma 2 del d.lgs. 150/2022, per i reati anteriori alla riforma continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (compreso il testo anteriore dell'art. 660 c.p.p.), che non prescrivevano l'emissione dell'ordine di esecuzione contenente l'ingiunzione al condannato. Perciò l'ordinanza che aveva negato la vendita per assenza di tale ordine è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 86, disp. att. cod. proc. pen. (Vendita o distruzione delle cose confiscate)

    Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.

    La disposizione collega l'esecuzione della confisca per equivalente alla disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie e rimanda all'art. 660 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che tale richiamo va interpretato alla luce delle norme transitorie applicabili alla data del reato

  • art. 660 cod. proc. pen. (Esecuzione delle pene pecuniarie)

    Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

    Nella versione novellata l'art. 660 prevede un ordine di esecuzione con ingiunzione; tuttavia, per i reati anteriori alla riforma si applica il testo previgente, che non richiedeva l'emissione di un analogo ordine ingiuntivo come condizione necessaria per procedere alla vendita dei beni confiscati

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97, comma 2

    Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    Si tratta della norma transitoria che dispone l'applicazione delle regole previgenti per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022; la Corte l'ha ritenuta decisiva per escludere l'applicazione della disciplina novellata al caso concreto

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo V

    La disciplina previgente sulla conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie trova applicazione per i reati anteriori alla riforma e guida l'esecuzione delle confische correlate a pene pecuniarie

Massime di principio

  • Verificare sempre la data del fatto: le norme transitorie (d.lgs. 150/2022, art. 97) possono imporre l'applicazione del testo previgente delle norme processuali quando il reato è anteriore alla riforma
  • Non applicare automaticamente la disciplina novellata (es. obbligo di ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 660 nella versione nuova) se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto
  • Quando la confisca è per equivalente o gli beni non sono specificamente individuati, occorre valutare se l'esecuzione può essere disposta dal pubblico ministero anche senza un formale ordine ingiuntivo alla luce del regime applicabile (previgente o novellato)
  • Il giudice che esamina istanze di vendita di beni confiscati deve motivare la scelta della normativa applicabile e non sancire l'assoggettamento automatico alle forme procedurali della riforma se le norme transitorie richiedono il contrario
  • In casi analoghi, il pubblico ministero può avanzare istanza di esecuzione tenendo conto del regime previgente quando il fatto è anteriore alla riforma; in caso di diniego fondato su applicazione errata della normativa novellata, è possibile impugnare con esito favorevole

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