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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30560/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio, lamentando vizi nelle notificazioni (notifica dell'avviso ex art. 415-bis consegnata alla nonna presso il domicilio eletto, ma mancata o irregolare firma sulla relata del decreto ex art. 429; presunta esistenza di un secondo avviso non acquisito al fascicolo), nonché l'omissione di informazioni da parte del difensore di fiducia che non lo avrebbe avvertito delle udienze e non si sarebbe presentato al dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto applicabile la normativa vigente all'epoca dell'ordinanza impugnata e la giurisprudenza di legittimità sul concetto di 'incolpevole mancata conoscenza' del processo: il ricorrente era assistito da un difensore di fiducia presente all'udienza preliminare e aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini; non ha allegato di aver tentato di informarsi presso il difensore né di aver posto in essere atti che rendessero impossibile contattarlo. Pertanto la mancata partecipazione non è stata ritenuta incolpevole ma riconducibile a colposa trascuratezza o volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Le contestazioni relative alla notificazione o alla condotta del difensore non sono state ritenute sufficienti a esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Regola la rescissione del giudicato per sentenze passate in giudicato pronunciate in assenza: il condannato deve provare che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo; la valutazione è collegata all'art. 420-bis c.p.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina i presupposti per procedere in assenza dell'imputato; la Corte ne coordina l'interpretazione con l'art. 629-bis per stabilire quando l'assenza sia giustificata

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma relativa all'avviso di conclusione delle indagini preliminari; nel caso è stata notificata e consegnata alla nonna presso il domicilio eletto

  • art. 429 c.p.p.

    Regola la notificazione del decreto che dispone il giudizio; il vizio formale contestato è stato ritenuto irrilevante rispetto all'onere del ricorrente di attivarsi per informarsi sul procedimento

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sul processo in absentia e alla nozione di incolpevole mancata conoscenza

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifiche successive all'art. 629-bis richiamate in motivazione; non applicabili al caso per effetto del regime transitorio (ordinanza di assenza pronunciata prima dell'entrata in vigore)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Per ottenere la rescissione del giudicato in caso di processo celebrato in assenza è necessario provare che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole; il solo vizio di notificazione può risultare insufficiente se il soggetto non ha fatto il minimo necessario per informarsi.
  • La presenza e l'attività del difensore di fiducia all'udienza preliminare indeboliscono la tesi di incolpevole ignoranza dell'imputato: l'esistenza di un mandato difensivo efficace impone all'imputato l'onere di contattare il difensore per avere notizie del procedimento.
  • La dedotta incompetenza o negligenza del difensore non esonera automaticamente l'imputato se non è provato che questa impediva concretamente ogni possibilità di informarsi o proporre impugnazione nei termini.
  • L'onere probatorio grava sul ricorrente: devono essere documentate le circostanze che rendessero impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di informazione o di tutelarsi, altrimenti si configura colposa trascuratezza.
  • Anche in periodi particolari (es. emergenza pandemica) valgono le regole transitorie e il giudice valuta caso per caso; le irregolarità formali delle notifiche vanno valutate nel contesto complessivo delle condotte dell'imputato.

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