Cassazione Penale, Sentenza n. 30560/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: il ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio, lamentando vizi nelle notificazioni (notifica dell'avviso ex art. 415-bis consegnata alla nonna presso il domicilio eletto, ma mancata o irregolare firma sulla relata del decreto ex art. 429; presunta esistenza di un secondo avviso non acquisito al fascicolo), nonché l'omissione di informazioni da parte del difensore di fiducia che non lo avrebbe avvertito delle udienze e non si sarebbe presentato al dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto applicabile la normativa vigente all'epoca dell'ordinanza impugnata e la giurisprudenza di legittimità sul concetto di 'incolpevole mancata conoscenza' del processo: il ricorrente era assistito da un difensore di fiducia presente all'udienza preliminare e aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini; non ha allegato di aver tentato di informarsi presso il difensore né di aver posto in essere atti che rendessero impossibile contattarlo. Pertanto la mancata partecipazione non è stata ritenuta incolpevole ma riconducibile a colposa trascuratezza o volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Le contestazioni relative alla notificazione o alla condotta del difensore non sono state ritenute sufficienti a esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la rescissione del giudicato per sentenze passate in giudicato pronunciate in assenza: il condannato deve provare che l'assenza è dovuta a incolpevole mancata conoscenza del processo; la valutazione è collegata all'art. 420-bis c.p.p. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite
Disciplina i presupposti per procedere in assenza dell'imputato; la Corte ne coordina l'interpretazione con l'art. 629-bis per stabilire quando l'assenza sia giustificata
Norma relativa all'avviso di conclusione delle indagini preliminari; nel caso è stata notificata e consegnata alla nonna presso il domicilio eletto
Regola la notificazione del decreto che dispone il giudizio; il vizio formale contestato è stato ritenuto irrilevante rispetto all'onere del ricorrente di attivarsi per informarsi sul procedimento
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)
Riferimento alle modifiche normative che hanno inciso sul processo in absentia e alla nozione di incolpevole mancata conoscenza
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Modifiche successive all'art. 629-bis richiamate in motivazione; non applicabili al caso per effetto del regime transitorio (ordinanza di assenza pronunciata prima dell'entrata in vigore)
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Per ottenere la rescissione del giudicato in caso di processo celebrato in assenza è necessario provare che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole; il solo vizio di notificazione può risultare insufficiente se il soggetto non ha fatto il minimo necessario per informarsi.
- La presenza e l'attività del difensore di fiducia all'udienza preliminare indeboliscono la tesi di incolpevole ignoranza dell'imputato: l'esistenza di un mandato difensivo efficace impone all'imputato l'onere di contattare il difensore per avere notizie del procedimento.
- La dedotta incompetenza o negligenza del difensore non esonera automaticamente l'imputato se non è provato che questa impediva concretamente ogni possibilità di informarsi o proporre impugnazione nei termini.
- L'onere probatorio grava sul ricorrente: devono essere documentate le circostanze che rendessero impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di informazione o di tutelarsi, altrimenti si configura colposa trascuratezza.
- Anche in periodi particolari (es. emergenza pandemica) valgono le regole transitorie e il giudice valuta caso per caso; le irregolarità formali delle notifiche vanno valutate nel contesto complessivo delle condotte dell'imputato.
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