Cassazione Penale, Ordinanza n. 32537/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di uso di atto falso, in relazione alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, con contestazione della recidiva pluriaggravata. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata concessione della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione esistente e sufficiente circa l'assenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla misura. In particolare, la decisione impugnata non si era limitata a considerare il dato meramente numerico dei precedenti penali, ma li aveva valutati quali indicatori di una possibile insofferenza dell'imputato al rispetto degli obblighi di autodisciplina connessi alla detenzione domiciliare.
Norme richiamate
in relazione all'art. 477 c.p.
La condanna è riferita al reato di uso di atto falso.
in relazione all'art. 489 c.p.
La norma è richiamata quale fattispecie di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, in relazione all'uso dell'atto falso.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso che contesti la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare quando il giudice di merito abbia motivato in modo esistente e sufficiente l'assenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla misura.
- Nel valutare l'idoneità soggettiva alla detenzione domiciliare, il giudice non deve limitarsi al dato numerico dei precedenti penali, ma può considerarli, unitamente agli elementi rilevanti del caso, come indicatori di una possibile insofferenza del condannato al rispetto degli obblighi autocontenitivi propri della misura.
- La motivazione sul diniego di una misura sostitutiva è adeguata quando consente di comprendere che la prognosi negativa sulla capacità del soggetto di rispettare gli obblighi della detenzione domiciliare deriva da una valutazione concreta e non dal mero richiamo automatico ai precedenti.
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