Cassazione Penale, Ordinanza n. 24368/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, contestando il giudizio di attendibilità della persona offesa e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era diretto a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, e non individuava specifici travisamenti; ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla credibilità della persona offesa, che aveva reso dichiarazioni relative ai reati di usura ed estorsione ed era stata riscontrata da ulteriori elementi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha considerato manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in assenza di elementi positivamente valorizzabili, secondo un orientamento consolidato che esige elementi di segno positivo e non il mero difetto di dati negativi.
Norme richiamate
La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e richiede elementi positivi favorevoli all'imputato; la loro assenza legittima il diniego, non essendo sufficiente il solo difetto di elementi negativi.
Massime di principio
- Le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità, se non si indicano specifici travisamenti della prova.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto con motivazione idonea; i riscontri esterni sono utili ma non sempre necessari.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi valorizzabili in favore dell'imputato; la loro mancata emersione consente legittimamente il diniego.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specie quando la decisione impugnata abbia già affrontato le deduzioni difensive e motivato in modo coerente.
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