Cassazione Penale, Ordinanza n. 34095/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta perché le censure erano già state adeguatamente affrontate in appello e perché la richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta preclusa dalla valutazione di abitualità fondata sui precedenti penali dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per condotte violente poste in essere contro gli operanti nel corso di un intervento. Il primo motivo censurava la sussistenza della condotta materiale e del dolo specifico richiesto, sostenendo che gli elementi del fatto non integrassero il reato contestato. Il secondo motivo chiedeva l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deducendone la ricorrenza in ragione della tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, il quale aveva logicamente motivato sulla ripetuta violenza ai danni degli operanti e sulla sua finalizzazione a opporsi al loro intervento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali, anche specifici, come indice di abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito quando ricorrano elementi ostativi, tra cui una condotta connotata da abitualità desunta anche dai precedenti penali, compresi quelli specifici.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando il giudice di merito accerti elementi di abitualità della condotta, desumibili anche dai precedenti penali specifici dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito, se congruamente motivata, una diversa lettura degli elementi fattuali relativi alla condotta e alla sua finalizzazione.
- La ripetuta violenza posta in essere contro gli operanti e diretta a opporsi al loro intervento integra un dato fattuale idoneo a sorreggere, se adeguatamente motivato, la sussistenza della condotta materiale e del dolo specifico richiesto dal reato contestato.
Come è indicizzato
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