Ordinanza n. 956/2026 - Roma, Sezione 4
Per l’annullamento, previa sospensione 1. del provvedimento di aggiudicazione ex art. 17, co. 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 13.11.2025, a firma del RUP Ing. Federico Nicola Messerklinger e del Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici di Invitalia Giovanni Portaluri, pubblicato in pari data sulla piattaforma telematica, con cui Invitalia ha aggiudicato alla società EMZ – tecnologie ambientali S.r.l. il lotto 5 Calabria - CIG: B76197736E della gara aperta per la conclusione di Accordi Quadro, con più operatori economici, suddivisa in n. 6 lotti, avente ad oggetto l’affidamento di forniture per la realizzazione degli interventi afferenti alla linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) 28 settembre 2021, n. 396 e della relativa comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 a firma del RUP Ing. Federico Nicola Messerklinger e del Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici di Invitalia Giovanni Portaluri; 2. della Relazione del RUP prot. n. 0372668 del 12.11.2025 e dei relativi Allegati 1 e 2, di cui al lotto 5 - Calabria - CIG: B76197736E, contenente gli esiti della procedura di gara; 3. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato tra cui: a) gli atti di approvazione degli atti di gara, non conosciuti; b) gli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non conosciuti; c) i verbali di gara nella parte di interesse: Verbale n. 1 del 29.07.2005, contenente l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura nonché l’esito della verifica in merito, il Verbale n. 2 del 5 agosto 2025 e il Verbale n. 3 dell’8 agosto 2025 relativi alle operazioni di gara della fase amministrativa, il Verbale n. 4 del 9 settembre 2025 ed il Verbale n. 5 del 16 settembre 2025 relativi alle operazioni di gara della fase amministrativa, il Verbale n. 6 del 16 settembre 2025 relativo alla fase economica; 4. dell’eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione dell’appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, nonché dell’eventuale contratto d’appalto/Accordo Quadro frattanto eventualmente sottoscritto; 5. del provvedimento, anche implicito, di ammissione alla gara della controinteressata; per declaratoria di inefficacia - del contratto/Accordo Quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio; per la con condanna - dell’amministrazione resistente ad aggiudicare la gara alla ricorrente, con subentro della stessa nel contratto d’appalto/Accordo Quadro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 5 Calabria di una gara aperta per la conclusione di accordi quadro relativi a forniture per il miglioramento e la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 5, territorialmente riferito alla Calabria, in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo l'annullamento degli atti di gara e dell'ammissione dell'aggiudicataria, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale accordo quadro o contratto stipulato e il subentro. Ha inoltre proposto domanda cautelare. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha prospettato d'ufficio alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale. La questione è stata esaminata prioritariamente rispetto alle ulteriori eccezioni processuali sollevate dal Ministero.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale inderogabile e ha indicato quale giudice competente il TAR Calabria - Catanzaro. Il giudice ha ritenuto che una gara suddivisa in lotti dia luogo a una pluralità di autonome procedure, ciascuna riferita al singolo lotto. Ai fini della competenza territoriale non rilevano l'unicità della procedura complessiva, della commissione o del RUP, ma gli effetti diretti e immediati degli atti impugnati. Poiché il lotto contestato era interamente circoscritto al territorio della Calabria e il ricorso non conteneva censure di portata generale idonee a produrre effetti su altri lotti o regioni, la competenza spettava al TAR Calabria - Catanzaro. Il ricorso può essere riassunto davanti a tale giudice nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare, dovendo decidere sulla competenza prima di essa e non potendo provvedere sulla cautelare una volta esclusa la propria competenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
La competenza territoriale inderogabile si determina in base agli effetti diretti degli atti impugnati; per un lotto di gara territorialmente limitato a una sola regione, la competenza spetta al TAR di quella regione, salvo censure di portata generale con effetti ultraregionali.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa
Il giudice che ritiene di essere territorialmente incompetente deve decidere previamente sulla competenza e non può esaminare la domanda cautelare.
La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato come competente entro i termini previsti dalla disposizione.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assicurando il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- Una gara suddivisa in più lotti costituisce, ai fini della competenza territoriale, una pluralità di autonome procedure di gara, ciascuna conclusa da una propria aggiudicazione relativa al singolo lotto.
- La competenza territoriale inderogabile del TAR si determina in base agli effetti diretti e immediati degli atti impugnati, non in base all'unicità del RUP, della commissione giudicatrice o della struttura amministrativa che gestisce la gara.
- Quando il lotto di gara è interamente circoscritto al territorio di una sola regione e il ricorso non contiene censure di portata generale suscettibili di incidere su altri lotti o territori, è competente il TAR della regione in cui il lotto produce i propri effetti diretti.
- Il giudice amministrativo deve esaminare la competenza prima della domanda cautelare e, ove si dichiari incompetente, non può adottare misure cautelari sulla controversia.
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