Cassazione Penale, Sentenza n. 10973/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di espulsione a suo carico. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto inammissibile l'opposizione perché, sebbene fosse stata resa l'originaria dichiarazione di impugnazione, non era seguito il deposito dei motivi a firma del difensore di fiducia (avv. Alessandro Maneschi). Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva valutato i presupposti dell'espulsione con argomentazioni incongrue e non aveva considerato che il difensore di fiducia, pur ritualmente nominato, non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, con la conseguente presenza di un difensore d'ufficio alla udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'avvocato Maneschi era stato nominato difensore di fiducia ma non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza del 15/04/2021, tanto che in udienza il ricorrente è stato difeso da un difensore d'ufficio. La Corte ha affermato che l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia configura una nullità assoluta e insanabile (ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.), richiamando precedenti giurisprudenziali. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 178, co.1, lett. c) è richiamato come fondamento della nullità assoluta in caso di violazione delle garanzie della difesa; la Corte interpreta l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza come rientrante nelle ipotesi di nullità assoluta.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 179, co.1 è richiamato per stabilire la rilevabilità e la natura insanabile della nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'udviso di udienza al difensore di fiducia.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio richiamato)
«L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, con richiami a pronunce antecedenti)
La Corte conferma l'orientamento consolidato che collega l'omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore di fiducia con la nullità assoluta del provvedimento conclusivo, rendendo necessaria l'annullamento e il rinvio.
Massime di principio
- La nomina rituale di un difensore di fiducia impone l'obbligo di notificare a quel difensore l'avviso della fissazione dell'udienza; la mancata notifica costituisce un vizio grave.
- L'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia configura nullità assoluta e insanabile degli atti processuali conclusivi, rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo.
- La presenza in udienza di un difensore d'ufficio, pur essendo fattore fattuale, non sanifica l'omessa notificazione al difensore di fiducia né impedisce l'annullamento del provvedimento.
- In situazioni analoghe è utile: 1) dimostrare la nomina rituale del difensore di fiducia; 2) eccepire tempestivamente la mancata notifica dell'avviso di udienza; 3) chiedere l'annullamento e il rinvio del procedimento nei casi in cui ricorra la nullità assoluta.
- La Corte di Cassazione tende a non entrare nel merito sostanziale della decisione impugnata quando il vizio è procedurale di nullità assoluta, limitandosi ad annullare e rinviare per nuovo giudizio.
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