Cassazione Penale, Sentenza n. 14039/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo violazione di legge rispetto agli artt. 37 cod. pen. e 216 I. fall., nonché vizio di motivazione: sostiene che la Corte territoriale avrebbe determinato le pene accessorie per "automatismo" parametrandole sulla pena principale, omettendo la valutazione concreta in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen. come richiesto dalla giurisprudenza (sent. n. 222/2018 del Giudice delle leggi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia rideterminato in senso favorevole la pena principale (concessione delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva e riduzione da 5 a 3 anni di reclusione) e, conformemente ai criteri dell'art. 133 cod. pen., abbia discretamente determinato la durata delle pene accessorie (ridotte anch'esse ad anni 3) sulla base della gravità delle spoliazioni, della non occasionalità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato. La Suprema Corte ha escluso un automatismo illegittimo e ha confermato la valutazione discrezionale dell'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come base normativa per la correlazione fra pena principale e pene accessorie; la Corte ha ritenuto che non debba essere applicato un automatismo tra le durate, ma che le pene accessorie vadano determinate secondo i criteri di personalizzazione ex art. 133 cod. pen.
Norma dei criteri di determinazione della pena cui la Corte d'appello si è richiamata per motivare la durata delle pene accessorie: gravità del fatto, personalità dell'agente e funzione preventiva delle pene, giustificando una modulazione caso per caso.
art. 216, ultimo comma, Legge Fallimentare (I. fall.)
Riguarda le pene accessorie applicabili in reati fallimentari; la Corte ha valutato la loro durata in relazione alla natura imprenditoriale del fatto e alla funzione preven-tiva delle misure interdittive, senza limitarsi a riprodurre automaticamente la durata della pena principale.
Sentenza n. 222/2018 del Giudice delle leggi
Citata dal ricorrente come motivo di illegittimità di un eventuale automatismo; la Corte d'appello e la Cassazione hanno dichiarato di tenerne conto ma hanno ritenuto che, nella fattispecie, non sia stato operato un automatismo illegittimo, bensì una valutazione discrezionale motivata.
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Giurisprudenza richiamata per affermare che le pene complementari/accessorie devono essere personalizzate in correlazione con il disvalore del fatto e la personalità del responsabile e che la loro durata non deve necessariamente riprodurre quella della pena principale; ciò richiede determinazione caso per caso con motivazione congrua.
Sez. 1, n. 35498 del 29/09/2020 (Sallaku)
Richiamata in merito alla funzione preventiva delle misure interdittive e inabilitative nelle fattispecie fallimentari e alla necessità di valutarne la durata alla luce del fine preventivo.
Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021 (Amorello)
Citata per sottolineare l'opportunità di considerare la capacità a delinquere e gli elementi fattuali indicativi della personalità dell'agente nella determinazione delle pene accessorie.
Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 (Maddenn)
Riferimento giurisprudenziale che conferma l'assenza di profili di illogicità nella valutazione delle pene accessorie anche quando si determini una divaricazione rispetto alla pena principale, purché la motivazione sia congrua.
Massime di principio
- Le pene accessorie previste per reati fallimentari vanno determinate caso per caso sulla base dei criteri dell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, personalità dell'agente, finalità preventiva) e non automaticamente parametrate alla durata della pena principale.
- La Corte d'appello può esercitare cognizione discrezionale sulla quantificazione delle pene principali e accessorie (es.: concessione delle attenuanti in equivalenza), e tale scelta è sindacabile in Cassazione solo per vizio di legge, illogicità o carenza motivazionale.
- La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Suraci e altre pronunce) impone che la determinazione delle pene complementari sia motivata con riferimento ai fini preventivi e ai parametri legali, consentendo talvolta una durata non coincidente con la pena principale.
- La mera argomentazione sul presunto "automatismo" tra pena principale e accessorie è insufficiente: è necessario dimostrare che il giudice non abbia affatto considerato i criteri di personalizzazione prescritti dalla legge.
- In Cassazione molti ricorsi vengono dichiarati inammissibili quando il motivo non evidenzia un concreto vulnus di legge o una motivazione illogica nella sentenza impugnata; il ricorrente può essere condannato alle spese e alla Cassa delle ammende.
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