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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04321/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, impugnata con reclamo e poi con ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per asserita nullità della notifica del provvedimento del tribunale del 20 aprile 2021, con cui era stata fissata una nuova udienza di comparizione dopo rinvii d'ufficio. Sosteneva che, poiché i rinvii precedenti non gli erano stati comunicati e poiché il procedimento prefallimentare avrebbe richiesto la notificazione secondo le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c. e, in caso di irreperibilità temporanea, dell'art. 140 c.p.c., la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 15 l.fall. era nulla. Denunciava inoltre violazione del contraddittorio, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 15 l.fall., degli artt. 137 ss. e 292 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla notificazione del provvedimento di rinvio dell'udienza, affermando che l'art. 15, comma 3, l.fall. si applica anche agli imprenditori individuali e disciplina in via speciale e semplificata le notificazioni del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione, nonché la successiva notificazione del provvedimento di rinvio, senza necessità di ricorrere alle forme ordinarie del codice di procedura civile. La Corte ha ribadito che, ove la notifica via PEC non vada a buon fine e la consegna personale presso la sede dell'impresa non sia possibile, il deposito dell'atto nella casa comunale perfeziona la notificazione. Conseguentemente, non era configurabile la nullità lamentata. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    Stabilisce una disciplina speciale e semplificata delle notificazioni del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, applicabile anche agli imprenditori individuali, con notificazione via PEC e, in caso di esito negativo, tramite ufficiale giudiziario e poi deposito in casa comunale.

  • art. 140 c.p.c.

    Non trova applicazione quando opera la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall. per la notificazione del ricorso di fallimento e degli atti connessi.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Le forme ordinarie di notificazione del codice di rito restano recessive rispetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 15 l.fall. nel procedimento prefallimentare.

  • art. 292 c.p.c.

    Non è decisivo richiamarlo nel procedimento prefallimentare ai fini della notificazione del provvedimento di rinvio, essendo prevalente la disciplina speciale fallimentare.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente come parametro del contraddittorio e del diritto di difesa, ma la Corte ritiene rispettate le garanzie difensive perché il debitore aveva ricevuto rituale notifica degli atti introduttivi.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato insieme al principio del contraddittorio, ma la Corte esclude la lesione del giusto processo poiché la notificazione iniziale era stata regolare e il sistema speciale assicurava la conoscibilità del procedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 107 d.P.R. n. 1229/1959

    Richiamato per affermare che, quando interviene l'ufficiale giudiziario, la notificazione deve avvenire personalmente, senza ricorso al servizio postale.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione è regolata da una disciplina speciale e autonoma rispetto alle regole generali del codice di procedura civile.
  • La disciplina dell'art. 15 l.fall. si applica anche all'imprenditore individuale e prevede una sequenza di notificazioni subordinata: PEC, poi notificazione personale presso la sede dell'impresa, infine deposito in casa comunale se le precedenti modalità non sono praticabili o non hanno esito positivo.
  • Una volta accertata l'impossibilità della notificazione presso la sede dell'impresa, non è necessario svolgere ulteriori ricerche per applicare le forme ordinarie di irreperibilità previste dal codice di rito.
  • Nel contesto della istruttoria prefallimentare, le modalità di notificazione non mutano in ragione del tipo di provvedimento da comunicare, potendo applicarsi anche al rinvio dell'udienza il procedimento semplificato previsto per gli atti introduttivi.
  • La nullità della notificazione del solo provvedimento di rinvio non incide sul contraddittorio quando il debitore abbia già ricevuto ritualmente ricorso e decreto di convocazione, essendo stato messo in condizione di partecipare al procedimento e difendersi.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioniContraddittorio
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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