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Ordinanza

Ordinanza n. 319/2026 - Venezia, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS-con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, comunicato informalmente a mezzo email e notificato al solo datore di lavoro tramite portale telematico in data 18 agosto 2025, con la seguente motivazione «Archiviata perché non collegata ad un corso di formazione valido»; - della nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Politiche Migratorie - Ufficio II, prot. n.-OMISSIS- del 18 ottobre 2024, quale atto presupposto del provvedimento di revoca, non notificato, né reso disponibile; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 23 ottobre 2024, nella parte in cui si fonda su atti sconosciuti e non resi disponibili; del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di accesso agli atti formulate dal ricorrente a mezzo PEC in data 3 novembre 2025, 1° dicembre 2025, 11 dicembre 2025, 14 febbraio, 11 marzo 2026, 30 marzo 2026 e 14 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a-OMISSIS-con cui è stato revocato il visto d’ingresso rilasciato in favore del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con le suddette istanze di accesso, con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio;

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, revoca del visto d’ingresso e silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, comunicata informalmente via email e notificata al solo datore di lavoro tramite portale telematico, motivata dall’archiviazione della pratica perché non collegata a un corso di formazione valido. Ha inoltre impugnato la nota ministeriale presupposta del 18 ottobre 2024, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 23 ottobre 2024, il silenzio-rifiuto formatosi sulle reiterate istanze di accesso agli atti e il provvedimento di revoca del visto d’ingresso. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, di non avere ricevuto né avuto accesso agli atti presupposti e ai provvedimenti di revoca, nonostante fosse entrato regolarmente in Italia nel novembre 2024 dopo il rilascio del nulla osta e del visto; ha rappresentato inoltre l’irreperibilità del datore di lavoro, che gli avrebbe impedito di accedere al portale telematico e di verificare lo stato della pratica. Il testo dell’ordinanza non riporta una valutazione definitiva dei singoli motivi di legittimità, limitandosi a disporre un incombente istruttorio in relazione alle censure dedotte.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora deciso in via definitiva la domanda cautelare né il merito del ricorso. Considerata la necessità di acquisire gli atti rilevanti ai fini dell’esame delle censure, ha ordinato allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza tutti gli atti dei procedimenti relativi alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso. Ha fissato la camera di consiglio del 17 giugno 2026 per la prosecuzione del giudizio. Non è stata adottata alcuna misura di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare, ma l’ordinanza ha disposto un incombente istruttorio senza definire la richiesta di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Quando l’esame della domanda cautelare e delle censure di legittimità richiede la conoscenza degli atti del procedimento amministrativo, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione rilevante e rinviare la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio.
  • In presenza di una domanda cautelare non ancora definita, l’ordine di deposito degli atti da parte dell’amministrazione costituisce un incombente istruttorio e non implica, di per sé, né l’accoglimento né il rigetto della sospensione richiesta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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