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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25501/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 che: 1) ha accolto la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. solo con riguardo alla sentenza n. 4427/20 (irrevocabile 05/03/2021) ma ha rigettato l'analoga istanza relativa alla sentenza n. 3212/11 (irrevocabile 12/12/2012), ritenendo che la mancata conoscenza del processo per la seconda sentenza fosse imputabile a colpa dell'imputato in quanto gli erano stati notificati la convalida del sequestro e l'avviso di conclusione delle indagini; 2) ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di declaratoria di estinzione del reato (abolitio criminis) ai sensi della depenalizzazione dell'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/1973, relativa alla sentenza n. 3212/11.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i profili: 1) ha censurato la valutazione del Tribunale secondo cui la notifica dell'avviso di conclusione indagini sarebbe stata sufficiente a determinare la "effettiva" conoscenza della chiamata in giudizio, richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, anche prima della riforma del 2014, l'effettiva conoscenza deve riferirsi a provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non si può ritenere assicurata dalla sola notifica dell'avviso di conclusione indagini; 2) ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciare la revoca della sentenza n. 3212/11 per abolitio criminis, come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, essendo il reato depenalizzato. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, anche nel regime antecedente alla riforma del 2014, per la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale occorre la "effettiva" conoscenza personale della convocazione in giudizio (vocatio in iudicium); la mera notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non è idonea a dimostrare tale conoscenza

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Richiamata come riferimento alla riforma dell'art. 175 c.p.p.; la sentenza n. 3212/11 si è formata però nel regime antecedente a questa riforma, per cui si applicano gli orientamenti giurisprudenziali previgenti

  • Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro, Rv. 275716 - 01)

    ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza

    Le Sezioni Unite precisano che la conoscenza personale e "effettiva" della chiamata in giudizio è presupposto imprescindibile per procedere in contumacia; notifiche diverse dall'atto formale di convocazione non bastano

  • art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43/1973

    Reato per il quale il ricorrente era stato condannato; oggetto di depenalizzazione successiva

  • d.lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1 e art. 8

    Art. 1 comma 1 ha depenalizzato talune condotte (tra cui l'art. 291-bis, comma 2); art. 8 stabilisce che, per violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore per le quali sia intervenuta sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto revocare la sentenza n. 3212/11 ai sensi di tale norma

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (istante avrebbe dedotto errata applicazione), ma la Corte ha rilevato l'omissione del Tribunale rispetto all'obbligo di pronunciarsi sull'abolitio criminis e ha disposto l'annullamento con rinvio; l'art. 673 riguarda le modalità di esecuzione e declaratorie di estinzione/abolitio ed è stato richiamato nel contesto della censura

Massime di principio

  • Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. (nelle vicende antecedenti alla riforma 2014) occorre dimostrare la mancata "effettiva" conoscenza della vocatio in iudicium; la semplice notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non integra tale conoscenza.
  • Se un reato è stato depenalizzato per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma che ha disposto la depenalizzazione, e vi è una sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sentenza e dichiarare che il fatto non è previsto come reato (d.lgs. n. 8/2016, art. 8).
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare e decidere separatamente ogni titolo esecutivo e ogni istanza riferita a ciascuna sentenza: l'omissione di pronuncia su una specifica richiesta (es. abolitio criminis per un titolo) comporta nullità dell'ordinanza e rinvio.
  • Quando il primo titolo esecutivo si è formato nel regime previgente a una riforma procedurale, la valutazione deve attenersi ai principi applicabili al tempo della formazione del titolo (qui: regime antecedente alla legge n. 67/2014).
  • La notifica di atti processuali diversi dalla formale vocatio in iudicium non esonera il giudice dall'accertare se l'imputato abbia avuto effettiva e personale conoscenza della chiamata in giudizio; in caso contrario è possibile la rimessione in termini.

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