Cassazione Penale, Sentenza n. 28464/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della revoca della misura cautelare applicata al ricorrente con provvedimento del 02/05/2024. Per effetto della sopravvenuta causa di inammissibilità il ricorrente è esentato dal pagamento delle spese processuali e dall'ammenda.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/04/2024 con cui era stato convalidato l'arresto ai sensi dell'art. 716 c.p.p. e applicata la custodia cautelare. Il ricorrente, che non comprendeva la lingua italiana (lingua madre spagnolo; inglese parlato in modo stentato), ha dedotto violazione dell'art. 143 c.p.p. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per omessa traduzione dell'ordinanza e dei provvedimenti consequenziali nella lingua a lui nota; nel verbale d'arresto e nel verbale di identificazione era indicata l'incomprensione dell'italiano, non risultava indicato l'idioma noto nella convalida e alla prima audizione (4/4) nulla gli era stato spiegato relativamente alla misura adottata due giorni prima, pur essendo presenti traduzioni di alcuni atti (nomina difensore) in spagnolo e inglese.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la convalida dell'arresto; nella sentenza è indicato che l'arresto è stato convalidato ai sensi di questa norma
Norma richiamata dal ricorrente in tema di diritto all'informazione/traduzione degli atti nella lingua a lui nota; dal testo emerge che la questione relativa alla presunta omissione di traduzione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle formalità della convalida: la presunta violazione è stata prospettata ma non valutata nel merito dalla Corte superiore alla luce della sopravvenuta revoca della misura
art. 96, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata perché la nomina del difensore (sottoscritta dalla moglie) era accompagnata da traduzione in spagnolo e inglese; la norma regola la nomina e la rappresentanza tecnica
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020) e succ. modd.
Normativa richiamata per la procedura scritta: la trattazione è stata disposta per iscritto e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima che la Corte valuti il merito del ricorso, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- La sopravvenuta inammissibilità per revoca della misura comporta, di regola, l'esenzione del ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dall'ammenda.
- Lamentare l'omessa traduzione degli atti (art. 143 c.p.p.) è un motivo rilevante, ma la sua trattazione può essere evitata se la contestazione perde oggetto a seguito di revoca della misura: per ottenere una pronuncia sul vizio procedurale è quindi opportuno valutare tempestivamente le opzioni processuali prima che la misura venga revocata.
- In situazioni analoghe è consigliabile far constare immediatamente nei verbali la lingua conosciuta dall'arrestato e richiedere l'interprete e le traduzioni di provvedimenti essenziali fin dalla prima convalida, per preservare i diritti procedurali.
- Se permangono conseguenze significative non eliminate dalla revoca (es. annotazioni in fedina, efficacia di atti amministrativi, richiesta risarcitoria), può persistere interesse a proseguire l'impugnazione nonostante la revoca della misura cautelare.
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