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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37271/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato dichiarato inammissibile perché l'errore dedotto non è configurabile come mera svista percettiva ma come valutazione giuridica/di merito non rimediabile con il rimedio straordinario per errore di fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di Euro 4.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento come già espiata della pena di anni 15 e mesi 2 inflitta con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/02/2011 (definitiva il 03/05/2012), sostenendo che, per la continuità tra i reati giudicati con quella sentenza e quelli oggetto della sentenza del 16/05/2019 (per i quali era stato emesso ordine di esecuzione), l'unicità della pena del reato continuato dovesse valere anche in executivis per determinare la pena da scontare. La Corte d'appello, chiamata quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo che la carcerazione invocata fosse stata sofferta prima della consumazione dei reati oggetto della sentenza del 16/05/2019 e che, comunque, le questioni sul trattamento sanzionatorio dovessero essere state dedotte con ricorso per Cassazione e risultassero quindi coperte da giudicato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sottolineando che il reato continuato è unitario solo ai fini della determinazione della pena, mentre in esecuzione si deve considerare ciascun reato con la relativa data di consumazione e porzione di pena espiata; ha inoltre richiamato l'art. 657, comma 4, c.p.p. relativo al computo del tempo di carcerazione "sine titulo". Il ricorrente aveva impugnato per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe effettivamente valutato la questione sul quantum della pena in continuazione.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario contro provvedimenti della Corte di cassazione per errore materiale o di fatto; l'errore di fatto è inteso come svista percettiva o disattenzione oggettivamente rilevabile nel contenuto dell'atto, non come errore di giudizio o interpretazione normativa.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Ai fini del computo della pena da eseguire rilevano le date di commissione del reato oggetto della condanna in esecuzione e i periodi di carcerazione sofferti sine titulo: per l'esecuzione si considerano singolarmente i reati, le date di consumazione e le relative porzioni di pena espiate; il reato continuato è unitario solo ai fini della determinazione della pena, non automaticamente per il computo esecutivo.

Massime di principio

  • Il reato continuato rileva unicamente per la determinazione della pena in senso assoluto; in esecuzione va computata la pena considerando singolarmente ciascun reato con la relativa data di consumazione e la porzione di pena effettivamente espiata.
  • Il tempo di detenzione riconoscibile in esecuzione come scomputo vale solo se riferibile ai periodi di carcerazione pertinenti (anche "sine titulo") rispetto alle date dei singoli reati in esecuzione, ai sensi dell'art. 657 c.4 c.p.p.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla determinazione del quantum in continuazione devono essere tempestivamente sollevate con i mezzi ordinari (ricorso per Cassazione); in difetto, il tema può ritenersi coperto da giudicato.
  • L'art. 625-bis c.p.p. tutela solo errori materiali o di percezione immediatamente e oggettivamente riscontrabili; non è lo strumento per contestare valutazioni giuridiche o interpretative della Corte di cassazione.
  • Quando si propone un incidente di esecuzione volto a ottenere imputazione di periodi di carcerazione, occorre documentare la corrispondenza temporale tra la detenzione e i reati per i quali si chiede lo scomputo; l'omessa valutazione può rendere necessaria la via ordinaria di impugnazione e non il rimedio per errore di fatto.

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