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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38571/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione della sentenza n. 22025/2013, ordinando l'inserimento nel dispositivo della previsione di distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscia, dopo la condanna del Ministero della giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di legittimità. Ha inoltre mandato la Cancelleria per l'annotazione dell'ordinanza sull'originale della sentenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il soggetto già vittorioso nel giudizio definito con sentenza di legittimità ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c., deducendo che nella sentenza n. 22025/2013 la Corte aveva omesso, nell'epigrafe e nel dispositivo, la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel ricorso per cassazione. L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi la possibilità di correggere, con il procedimento di correzione di errore materiale, l'omessa pronuncia/disposizione sulla distrazione delle spese processuali a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    la correzione di errore materiale è esperibile anche quando la sentenza ometta nel dispositivo la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come base procedurale dell'istanza di correzione per mero errore materiale

Massime di principio

  • L'omessa inserzione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c.
  • Quando la volontà della Corte risulti già desumibile dal contenuto della decisione e dall'istanza espressamente proposta, la mancata menzione della distrazione delle spese può essere sanata senza riapertura del giudizio di merito o di legittimità.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è idoneo a rettificare omissioni meramente testuali del dispositivo, purché non comportino una nuova valutazione decisoria ma solo l'adeguamento del testo alla volontà già espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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