Cassazione Penale, Sentenza n. 25828/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna con due motivi: 1) nullità per errata applicazione dell'art. 337 c.p.p., sostenendo che la querela per il tentato furto era stata proposta da persona non legittimata (Baroncini Cristian, semplice collaboratore) in mancanza di procura speciale; 2) vizi motivazionali e violazione di legge nella determinazione della pena, lamentando che il Tribunale aveva adottato una pena base molto vicina al massimo edittale per la minaccia aggravata senza adeguata e specifica motivazione e che la Corte territoriale non aveva fornito adeguata motivazione sul discostamento dal minimo/medio edittale.
La decisione
Il Primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestamente infondato: la Corte di legittimità ha confermato che il possesso tutelabile in sede penale è più ampio della nozione civilistica e che il dipendente/collaboratore con "detenzione qualificata" dei beni (anche se privo di rappresentanza formale) è persona offesa e legittimato a proporre querela. Il Secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la carenza motivazionale della determinazione della pena (in particolare il mancato specifico esercizio del potere discrezionale nel discostarsi dal medio edittale ai sensi dell'art. 133 c.p.), pur osservando che gli errori di calcolo intermedi non avevano portato ad una pena illegale poiché la pena finale rimaneva nei limiti edittali. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice di merito per una nuova determinazione della pena, partendo dalla cornice edittale di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e con motivazione adeguata qualora si discosti sensibilmente dal medio edittale.
Norme richiamate
Rilevato nel contesto della legittimazione a proporre querela: la Corte ha ritenuto che la querela proposta da un dipendente/collaboratore con detenzione qualificata sia valida e che non fosse richiesto che la procura fosse conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata per riconoscere la legittimazione in capo alla persona offesa.
art. 333, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla doglianza del ricorrente in combinato con l'art. 337; la Corte ha però ritenuto che la giurisprudenza ammetta la legittimazione del responsabile/dipendente con detenzione qualificata anche senza procura speciale.
Costituisce la fattispecie di minaccia aggravata assunta come reato più grave; la Corte ha indicato che, se il giudice intende discostarsi in misura sensibile dal medio edittale previsto da tale comma, deve motivare specificamente richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di prevalenza sulla recidiva; la Cassazione non ha censurato il riconoscimento dell'attenuante in sé.
Richiamati come norme relative al tentato furto: la Cassazione osserva che il giudice di merito ha operato una errata individuazione del reato "più grave" ma tale errore non ha determinato una pena illegalmente superiore ai limiti edittali.
Norma richiamata quale parametro (criteri di determinazione della pena); la Corte ha ribadito l'obbligo motivazionale del giudice nel selezionare e indicare i criteri ritenuti rilevanti quando si discosta significativamente dal minimo o medio edittale.
artt. 23 e ss., 65 e 71 cod. pen.
Richiamati in relazione ai limiti edittali e alla nozione di "pena illegale": la Corte ha precisato che la pena è illegale solo se eccede i limiti edittali; gli errori nei passaggi intermedi sono irrilevanti se la pena finale resta nei limiti di legge.
artt. 597 e 609 cod. proc. pen.
Richiamati per il principio devolutivo: la Cassazione ha osservato che, non essendovi impugnazioni specifiche sui passaggi errati, si prende atto delle scelte compiute dalla Corte territoriale in ordine al reato di riferimento.
Richiamato come capo di imputazione originario (rapina impropria), ma non centrale nella motivazione della Cassazione.
Richiamato come capo di imputazione originario (porto di strumenti atti ad aprire serrature), menzionato nei fatti ma non centrale nella decisione sulla cassazione.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela per furto in ambito commerciale può spettare anche al dipendente o al responsabile che eserciti una "detenzione qualificata" dei beni: il possesso penale è più ampio della nozione civilistica e include rapporti di fatto che attribuiscono custodia e gestione autonoma.
- La semplice mancanza di una procura formale non esclude automaticamente la legittimazione del querelante se sussiste una posizione di detenzione qualificata sulla merce.
- In tema di determinazione della pena, se il giudice si discosta sensibilmente dal minimo o dalla media edittale deve motivare specificamente quali criteri (tra quelli dell'art. 133 c.p.) abbia ritenuto rilevanti per giustificare lo scostamento.
- Errori nei passaggi intermedi del calcolo della pena (es. individuazione del reato più grave o comparazione fra circostanze) non comportano di per sé illegittimità della pena quando la pena finale resta nei limiti edittali previsti dalla legge.
- Le censure generiche che non affrontano specificamente la motivazione della Corte territoriale sono inammissibili: il ricorso deve confrontarsi con le argomentazioni espresse dal giudice d'appello.
- Se la motivazione sulla pena è insufficiente e il discostamento dal quadro edittale è rilevante, la Cassazione può annullare e rinviare per una nuova determinazione motivata.
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