Cassazione Penale, Ordinanza n. 20771/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non presentava la necessaria specificità perché privo di correlazione critica con le ragioni poste a base della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi ritenuto il motivo generico per difetto di specificità.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso, quando le censure non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata e si limitano a riprodurre deduzioni già disattese.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono misurarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello integra genericità.
- Il difetto di correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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