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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04227/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La vicenda nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Foggia, dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avvocata per l’attività svolta in un procedimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva ritenuto tardiva la richiesta perché depositata dopo la pronuncia del provvedimento che aveva definito il giudizio, applicando l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel senso che il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente alla chiusura della fase processuale. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, sostenendo che dal dato normativo non si ricava alcuna decadenza per il difensore che presenti l’istanza dopo la definizione del giudizio, e che la norma avrebbe solo funzione acceleratoria. Il Ministero ha resistito con controricorso, deducendo inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. e comunque infondatezza del motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non introduce alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né impedisce al giudice di provvedere sull’istanza di liquidazione anche dopo aver pronunciato il provvedimento che chiude la fase processuale. La previsione del decreto di pagamento contestuale alla decisione ha soltanto una finalità acceleratoria e programmatica. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, affinché decida nel merito sull’istanza e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

    La disposizione non prevede una decadenza per il difensore che presenti l’istanza dopo la chiusura della fase processuale; essa ha solo funzione acceleratoria e raccomanda la contestualità tra decisione e decreto di pagamento.

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 783

    È la norma che ha introdotto l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato dal Ministero nel controricorso come possibile causa di inammissibilità del ricorso, ma non accolto dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 non introduce un termine decadenziale per il deposito dell’istanza di liquidazione del compenso da parte del difensore.
  • La previsione della contestualità tra provvedimento definitorio della fase e decreto di pagamento ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria.
  • Il giudice può legittimamente provvedere sulla domanda di liquidazione anche dopo la pronuncia che chiude la fase processuale, purché ne ricorrano i presupposti sostanziali.
  • Una decisione di merito che legga la norma come fonte di decadenza è censurabile per falsa applicazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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