Cassazione Penale, Sentenza n. 47912/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva annullato, nei confronti del ricorrente, il decreto di sequestro preventivo (emesso dal GIP) limitatamente ad alcune contestazioni e confermato per altre. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. per omesso esame di una sentenza di proscioglimento del coindagato Angelo Galafati (rilevata dalla difesa), e di documenti relativi a Gianrico Lomanto; denunciava inoltre la mancata motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il Tribunale avrebbe semplicemente recepito la richiesta del PM e che non sarebbe stato valutato il decorso temporale (circa tre anni) né l'assenza di prove di dispersione patrimoniale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo del periculum in mora: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari (rimettendo la questione al Tribunale di Roma per nuovo giudizio su tale punto) e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi. In particolare, ha rigettato le censure sull'omesso esame della sentenza del G.i.p. (perché concernente soggetti/entità diverse) e sui documenti relativi a Lomanto per mancanza di specificità; ha invece censurato l'ordinanza nella parte in cui aveva fondato il periculum esclusivamente sull'inadeguatezza patrimoniale (una autovettura di modico valore) rispetto al profitto indicato, senza motivare circa il rischio concreto di dispersione o altri eventi nel periodo intercorso.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis
Norma sostanziale contestata nel provvedimento cautelare; la sentenza ne segnala l'ambito delle contestazioni ma non viene direttamente interpretata dalla Corte di legittimità nella parte decisoria sulla cautela.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Articolo richiamato in relazione alla fattispecie di concorso nelle condotte evasive; il Tribunale del riesame aveva confermato la misura con riguardo a tali contestazioni, valutazione non annullata in Cassazione.
art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare omesso esame di documenti e sentenza di proscioglimento; la Corte ha valutato che le censure erano inammissibili o generiche quando gli elementi allegati non riguardavano la medesima vicenda cautelare o non erano specificati.
art. 321, comma 2 e comma 2-bis, c.p.p.
Disciplina del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte afferma che il provvedimento deve contenere una motivazione, anche concisa, sul periculum in mora fondata su una valutazione prognostica degli eventi che possono compromettere l'efficacia della futura confisca, e non può limitarsi a rilevare la mera insufficienza patrimoniale.
Norma sul sequestro conservativo citata a confronto: la Corte distingue il sequestro conservativo (che può fondarsi sulla mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale) dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per il quale è richiesta motivazione prognostica sul periculum.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023 (Benzoni)
Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042
Richiamata per il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora anche quando il patrimonio attuale è inferiore alla somma aggredibile.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade
Sottolinea l'obbligo di motivazione sintetica del periculum in mora e il divieto di automatismi che colleghino il pericolo alla sola natura obbligatoria della confisca.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014 (Zambito)
Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118
Fornisce elementi di distinzione tra sequestro conservativo e misure finalizzate alla confisca, citata per chiarire i diversi presupposti motivazionali.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece)
Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813
Riferimento giurisprudenziale a supporto della distinzione e dei criteri valutativi in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016 (Tassielli)
Sez. 4, n. 39524 del 21/06/2016, Tassielli, Rv. 268873
Richiamata per il principio che nel sequestro conservativo è sufficiente un giudizio prognostico negativo sulla conservazione delle garanzie, anche se la dispersione dipende da cause non imputabili all'indagato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione, anche sintetica, sul periculum in mora basata su valutazione prognostica di eventi che possano compromettere l'efficacia della confisca; la mera insufficienza patrimoniale non basta.
- Non si può automatizzare il riconoscimento del periculum dalla sola discrepanza tra valore del profitto contestato e consistenza patrimoniale attuale; il giudice deve spiegare perché è probabile una dispersione, alienazione o deterioramento dei beni nel periodo antecedente alla sentenza.
- Il sequestro finalizzato alla confisca e il sequestro conservativo hanno presupposti e criteri diversi: il conservativo può fondarsi sulla mancanza di garanzia, il preventivo/di confisca richiede una prognosi specifica sul rischio di vanificazione della futura confisca.
- Le censure per omesso esame di documenti o sentenze producono effetto solo se gli atti prodotti sono pertinenti e relativi alla medesima vicenda cautelare; documenti relativi a soggetti o entità diverse possono essere irrilevanti.
- Le doglianze generiche (richiami a "elementi" o "documenti" senza specifiche) sono inammissibili: l'impugnazione deve indicare con precisione gli atti e il loro rilievo distintivo rispetto al provvedimento impugnato.
- Se la Cassazione annulla il provvedimento limitatamente al profilo cautelare (periculum), il giudice di merito dovrà riesaminare e motivare specificamente tale elemento, fermo restando l'eventuale conferma delle altre valutazioni sostanziali.
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