Cassazione Civile, Ordinanza n. 18678/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasceva dall'azione proposta davanti al Giudice di Pace da un contraente del servizio di somministrazione di energia elettrica, che lamentava un eccessivo addebito di consumi elettrici e chiedeva l'accertamento dell'erroneità degli addebiti. Il Giudice di Pace rigettava la domanda. In appello, il Tribunale di Roma dichiarava l'impugnazione inammissibile per aspecificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e sostenendo che il giudice di appello avesse interpretato in modo eccessivamente rigoroso e frammentario l'atto di appello, senza coglierne il senso complessivo, diretto a contestare la contraddittorietà della decisione di primo grado che, pur avendo ravvisato un eccessivo addebito di consumi, aveva comunque rigettato la domanda per difetto di prova dell'esatto ammontare dell'eccedenza e dell'effettivo ristoro dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che l'atto di appello era sufficientemente specifico perché consentiva al giudice di comprendere natura, portata e senso della critica senza necessità di un'esplorazione autonoma del fascicolo. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito sull'effettivo addebito di consumi in eccesso e sulla eventuale liquidazione del ristoro, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La specificità dei motivi di appello non richiede la riproduzione analitica di tutte le risultanze di causa; è sufficiente che dall'atto emerga, in fatto e in diritto, il punto devoluto al riesame in modo da consentire al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica senza esplorare autonomamente gli atti.
La causa è stata trattata nel rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.
La proposta del consigliere relatore è stata comunicata alle parti nel procedimento camerale.
Poiché erano necessari ulteriori accertamenti in fatto sull'effettivo addebito e sulla liquidazione del ristoro, la causa è stata rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
Massime di principio
- Non è inammissibile per aspecificità il motivo d'appello che individui chiaramente il capo della decisione contestato e renda comprensibili le ragioni della critica, anche senza una riproduzione analitica delle emergenze istruttorie.
- La verifica di specificità dell'appello deve essere compiuta sull'atto nel suo complesso e in modo non frammentario, valorizzandone il significato complessivo e la concreta capacità di devolvere al giudice di secondo grado il thema decidendum.
- L'appello non può essere dichiarato inammissibile quando, pur essendo sintetico, consenta al giudice di comprendere con immediatezza quale statuizione sia censurata e per quali profili in fatto e in diritto.
- Quando la cassazione investe una decisione di inammissibilità dell'appello erroneamente pronunciata, il giudice di rinvio deve riesaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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