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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21216/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, ex membri del CDA dell'ATER, erano stati condannati dalla Corte dei conti al risarcimento del danno per avere costituito e gestito una società ('Edilizia Futura e Territorio s.r.l.') che aveva svolto compiti già spettanti all'ATER, con duplicazione di costi. Avevano chiesto a UnipolSai, loro assicuratrice per la responsabilità civile da cariche, l'indennizzo integrale della condanna, incluso l'obbligo di restituire i compensi percepiti come amministratori (ritenuti dalla Corte dei conti indebito arricchimento) e la rifusione delle spese di resistenza nei gradi di giudizio; l'assicuratore aveva rifiutato di coprire la quota corrispondente alla restituzione dei compensi. Il Tribunale di Pordenone accolse la domanda; la Corte d'appello di Trieste riformò accogliendo UnipolSai, decisione impugnata in cassazione dai ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assicurazione della responsabilità civile non copre la restituzione di proventi illecitamente percepiti (obbligo di restituzione per indebito arricchimento), perché l'assicurazione è indennitaria e non può garantire un lucro illecito; ha inoltre ritenuto non dovuta la rifusione delle spese di resistenza nella parte riferibile a pretese non coperte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto a parte dei motivi per difetto di specificazione documentale e per estraneità alla ratio decidendi. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere a UnipolSai le spese del giudizio di legittimità (e all'ulteriore contributo unificato previsto). L'importo liquidato per le spese di cassazione è indicato in euro 8.200, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Procedura utilizzata per il giudizio contro l'assicuratore. Usata per instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo di manleva da parte dell'assicuratore.

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    Riferito nella censura sulla rifusione delle spese di resistenza: la Corte ha interpretato che l'obbligo dell'assicuratore di rifondere le spese sussiste solo se la prestazione difensiva è stata anche nell'interesse dell'assicuratore e quando la pretesa del terzo rientra nella copertura; se la pretesa è in gran parte esclusa dalla garanzia (es. obbligo di restituzione per indebito), la rifusione non è dovuta.

  • principio giuridico 'dolo petis quod mox restiturus es'

    dolo petis quod mox restiturus es

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui chi ha acquisito indebitamente non può vantare un "impoverimento" nel dover restituire quanto percepito illecitamente: la restituzione non costituisce danno indennizzabile dall'assicurazione.

  • principio indennitario dell'assicurazione

    "si tramuterebbe il rischio oggetto del contratto dal garanzia contro l'impoverimento dell'assicurato in garanzia della stabilizzazione dell'indebito arricchimento"

    La Corte ha richiamato che l'assicurazione contro i danni ha natura indennitaria e non può garantire la conservazione di un profitto illecito; estendere la copertura alla restituzione di indebito trasformerebbe il contratto in una garanzia di lucro illecito.

  • art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Norme invocate come motivi di cassazione (violazione di legge; omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili: parte (n.3) per estraneità alla decisione motivante, parte (n.5) per difetto di specificazione documentale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiesta dalla Corte per la specifica indicazione dei documenti su cui si fonda la censura: i ricorrenti non hanno adeguatamente trascritto/riassunto il contenuto né spiegato la decisività degli atti, causando l'inammissibilità della censura fondata su detti atti.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto, richiamata per l'obbligo supplementare a carico del ricorrente.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato per la quantificazione forfettaria delle spese di giudizio relative agli onorari; utilizzato nella liquidazione delle spese di cassazione.

Massime di principio

  • L'assicurazione della responsabilità civile è indennitaria: non copre la restituzione di proventi illeciti o l'indebito arricchimento. Obblighi di restituzione per indebito non costituiscono un 'danno' indennizzabile.
  • Non è possibile trasformare una polizza R.C. in una garanzia di lucro: la copertura non può servire a stabilizzare o difendere un profitto illecito.
  • La rifusione delle spese di difesa da parte dell'assicuratore è dovuta solo nella misura in cui la pretesa del terzo rientrava nella copertura o la difesa è stata anche nell'interesse dell'assicuratore; se la pretesa è, in gran parte, esclusa dalla garanzia, la rifusione può essere negata.
  • Valutazione dell'utilità della difesa: benché esistano argomenti circa la valutazione ex ante dell'utilità per l'assicuratore, nel caso concreto la Corte ha deciso sulla base della copertura materiale delle pretese (cioè se la domanda fosse assicurabile o meno).
  • In cassazione, chi fonda il ricorso su atti o documenti processuali deve indicarne specificamente il contenuto, la fase di produzione e il fascicolo di riferimento; l'omissione rende la censura inammissibile.
  • Se l'assicuratore ha spontaneamente riconosciuto in parte una copertura (manleva parziale), ciò può essere elemento rilevante ma non sopperisce all'onere probatorio e alla specificazione degli atti richiesta in sede di impugnazione.

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