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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11955/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 l.f.) per aver disposto il pagamento di € 12.596,48 dalla Mini Pa 2 s.r.l. in liquidazione a favore di un creditore della Faw Immobiliare s.r.l. Il ricorrente contestava: 1) la ricostruzione dell'elemento oggettivo perché l'operazione andava valutata come operazione infragruppo con vantaggi compensativi; 2) l'elemento soggettivo (dolo) e la sussistenza invece di mera colpa; 3) la mancata derubricazione, in subordine, a bancarotta semplice (art. 217 l.f.); 4) l'omessa concessione delle attenuanti nel massimo grado e la mancata valutazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato che non è stato provato un vantaggio compensativo per la società fallita e quindi sussiste il dolo distrattivo e la qualificazione come bancarotta fraudolenta (art. 216 l.f.). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso sul punto dell'omessa motivazione circa la concedibilità dei benefici di legge (attenuanti/sospensione condizionale) e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino affinché valuti specificamente e motivatamente la concedibilità di tali benefici, anche verificando il certificato del casellario e la non ostatività dei precedenti.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 216, comma 1, n. 1

    La Corte ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta per distrazione quando si è sottratta disponibilità patrimoniale della società fallita senza provare vantaggi compensativi; il pagamento a società diversa è stato considerato distrattivo in mancanza di prova di interesse/beneficio per la fallita.

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 217

    La Corte ha precisato che la bancarotta semplice (art. 217) si distingue dalla fraudolenta quando l'operazione, pur imprudente o aleatoria, sia compiuta nell'interesse dell'impresa; nel caso concreto l'assenza di interesse della società depauperata esclude la derubricazione a bancarotta semplice.

  • legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 219, comma 3 (terzo comma richiamato)

    Riferimento alle attenuanti speciali previste dalla legge fallimentare; la Corte ha concesso talune attenuanti ma ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione sulla concedibilità dei benefici accessori (sospensione condizionale).

  • codice civile - art. 2497-bis

    Citato nel dibattito sulla configurabilità di un 'gruppo' societario: la sentenza di merito ha valutato che il semplice collegamento familiare o affinità di attività non prova automaticamente l'esistenza di un gruppo secondo l'art. 2497-bis.

  • codice civile - art. 2634

    Richiamato in relazione alla nozione di vantaggi compensativi tra società del gruppo: per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare il saldo positivo delle operazioni o la prevedibilità concreta di vantaggi per la società apparentemente danneggiata.

Massime di principio

  • La mera appartenenza a un "gruppo" societario non basta a giustificare trasferimenti di denaro: è necessario provare, con elementi concreti, che l'operazione abbia prodotto o potesse prevedibilmente produrre vantaggi compensativi per la società depauperata.
  • Per distinguere bancarotta fraudolenta (distrazione) da bancarotta semplice conta non solo l'elemento soggettivo ma anche l'esistenza di un interesse reale o almeno ragionevolmente ipotizzabile della società depauperata nell'operazione.
  • Operazioni infragruppo sono esenti da natura distrattiva solo se dimostrabile il risultato positivo complessivo o la fondata prevedibilità di ritorni per la società che ha sostenuto l'esborso.
  • La documentazione e la prova della riconducibilità dell'immobile o della risorsa all'attività della società pagatrice sono decisive: l'assenza di prova dell'utilità o necessità rende l'operazione distrattiva.
  • In sede di rinvio il giudice deve esaminare anche le questioni logicamente connesse e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (es. concessione di benefici), motivando espressamente la decisione su tali profili.
  • La tracciabilità dell'operazione (es. assegno non trasferibile) o la temporaneità della crisi della beneficiaria non bastano da soli a escludere il dolo se manca la prova di un interesse comune o di un concreto vantaggio per la società depauperata.

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