Cassazione Penale, Sentenza n. 11955/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 l.f.) per aver disposto il pagamento di € 12.596,48 dalla Mini Pa 2 s.r.l. in liquidazione a favore di un creditore della Faw Immobiliare s.r.l. Il ricorrente contestava: 1) la ricostruzione dell'elemento oggettivo perché l'operazione andava valutata come operazione infragruppo con vantaggi compensativi; 2) l'elemento soggettivo (dolo) e la sussistenza invece di mera colpa; 3) la mancata derubricazione, in subordine, a bancarotta semplice (art. 217 l.f.); 4) l'omessa concessione delle attenuanti nel massimo grado e la mancata valutazione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato che non è stato provato un vantaggio compensativo per la società fallita e quindi sussiste il dolo distrattivo e la qualificazione come bancarotta fraudolenta (art. 216 l.f.). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso sul punto dell'omessa motivazione circa la concedibilità dei benefici di legge (attenuanti/sospensione condizionale) e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino affinché valuti specificamente e motivatamente la concedibilità di tali benefici, anche verificando il certificato del casellario e la non ostatività dei precedenti.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 216, comma 1, n. 1
La Corte ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta per distrazione quando si è sottratta disponibilità patrimoniale della società fallita senza provare vantaggi compensativi; il pagamento a società diversa è stato considerato distrattivo in mancanza di prova di interesse/beneficio per la fallita.
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 217
La Corte ha precisato che la bancarotta semplice (art. 217) si distingue dalla fraudolenta quando l'operazione, pur imprudente o aleatoria, sia compiuta nell'interesse dell'impresa; nel caso concreto l'assenza di interesse della società depauperata esclude la derubricazione a bancarotta semplice.
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 219, comma 3 (terzo comma richiamato)
Riferimento alle attenuanti speciali previste dalla legge fallimentare; la Corte ha concesso talune attenuanti ma ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione sulla concedibilità dei benefici accessori (sospensione condizionale).
Citato nel dibattito sulla configurabilità di un 'gruppo' societario: la sentenza di merito ha valutato che il semplice collegamento familiare o affinità di attività non prova automaticamente l'esistenza di un gruppo secondo l'art. 2497-bis.
Richiamato in relazione alla nozione di vantaggi compensativi tra società del gruppo: per escludere la natura distrattiva è necessario dimostrare il saldo positivo delle operazioni o la prevedibilità concreta di vantaggi per la società apparentemente danneggiata.
Massime di principio
- La mera appartenenza a un "gruppo" societario non basta a giustificare trasferimenti di denaro: è necessario provare, con elementi concreti, che l'operazione abbia prodotto o potesse prevedibilmente produrre vantaggi compensativi per la società depauperata.
- Per distinguere bancarotta fraudolenta (distrazione) da bancarotta semplice conta non solo l'elemento soggettivo ma anche l'esistenza di un interesse reale o almeno ragionevolmente ipotizzabile della società depauperata nell'operazione.
- Operazioni infragruppo sono esenti da natura distrattiva solo se dimostrabile il risultato positivo complessivo o la fondata prevedibilità di ritorni per la società che ha sostenuto l'esborso.
- La documentazione e la prova della riconducibilità dell'immobile o della risorsa all'attività della società pagatrice sono decisive: l'assenza di prova dell'utilità o necessità rende l'operazione distrattiva.
- In sede di rinvio il giudice deve esaminare anche le questioni logicamente connesse e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (es. concessione di benefici), motivando espressamente la decisione su tali profili.
- La tracciabilità dell'operazione (es. assegno non trasferibile) o la temporaneità della crisi della beneficiaria non bastano da soli a escludere il dolo se manca la prova di un interesse comune o di un concreto vantaggio per la società depauperata.
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