Sentenza del 22/03/2024 n. 7794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva impugnato una cartella di pagamento di € 68.817,25 relativa all’imposta di registro sulla sentenza n. 3573/2013 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato al pagamento di una somma. Sosteneva che l’avviso di liquidazione presupposto non gli fosse stato ritualmente notificato, poiché consegnato al portiere senza prova della ricezione della raccomandata informativa; ne deduceva l’illegittimità della cartella e la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione per decorso del termine triennale. Contestava inoltre la debenza dell’imposta, affermando che la sentenza di primo grado aveva perso efficacia in seguito a una transazione e alla successiva cessazione della materia del contendere in appello. In cassazione articolava quattro motivi, relativi alla notifica, alla decadenza, alla motivazione della sentenza e agli effetti della successiva liquidazione dell’imposta sulla sentenza d’appello. In udienza ha chiesto l’estinzione del giudizio in conseguenza della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata.
La decisione
La CTP di Napoli e la CTR della Campania avevano respinto le contestazioni del contribuente: la CTR aveva ritenuto valida la notifica dell’avviso, effettuata al portiere con successivo invio della raccomandata informativa, e precluso l’esame delle doglianze di merito per mancata impugnazione dell’avviso; aveva inoltre ritenuto che il pagamento dell’imposta fissa per il giudizio d’appello non eliminasse l’obbligo relativo al valore della controversia. La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i quattro motivi: ha dichiarato estinto il processo perché la definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata giova anche agli altri coobbligati, ai sensi dell’art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 202, legge n. 197/2022
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, inclusi quelli la cui controversia non è più pendente; in questo caso ha determinato l’estinzione del giudizio di A.A.
Art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
La Corte ha posto le spese processuali a carico della parte che le aveva anticipate, applicando la disciplina della definizione agevolata richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata è perfezionata da un coobbligato, occorre verificare se la legge ne estenda gli effetti agli altri coobbligati: in base all’art. 1, comma 202, della legge n. 197/2022, l’estensione può comportare l’estinzione anche di una controversia individuale ancora pendente.
- L’estinzione per definizione agevolata può impedire al giudice di esaminare nel merito i motivi di ricorso: in questa decisione la Corte ha dichiarato estinto il processo senza pronunciarsi sulla validità della notifica, sulla decadenza o sulla debenza dell’imposta.
- La pronuncia non stabilisce se la notifica dell’avviso di liquidazione fosse valida né se la transazione avesse eliminato il presupposto dell’imposta: tali questioni erano state affrontate dai giudici di merito, ma non sono state decise dalla Corte di cassazione.
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