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Sentenza

Sentenza n. 4456/2026 - Milano, Sezione 3

per la dichiarazione di illegittimità ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.lgs. n. 104/2010, del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Val Masino in relazione all'istanza protocollata dal ricorrente in data 18 settembre 2025, predisposta con riguardo alle pratiche di sanatoria edilizia Prot. n. 585 e 586 del 18 febbraio 2025, inerente “l'attivazione della fase endoprocedimentale di accertamento della compatibilità paesaggistica, riguardante, nello specifico, la richiesta di parere vincolante all'autorità preposta alla gestione del vincolo”; e per l'accertamento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 104/2010, dell'obbligo del Comune di Val Masino di provvedere in merito alla richiesta formulata dal ricorrente ai fini dell'attivazione della specificata fase, entro un termine ritenuto congruo e comunque non superiore a trenta giorni dalla notifica della decisione del presente giudizio, con nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 104/2010, per l'eventuale perdurante inottemperanza dell'Amministrazione comunale; nonché per l'eventuale annullamento della nota comunale Prot. n. 4424/2025, a mezzo della quale è stata comunicata la sospensione dell'istruttoria delle pratiche edilizie di cui sopra fino alla definizione del giudizio pendente;

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune di Val Masino sull’istanza del 18 settembre 2025 volta ad attivare la fase endoprocedimentale di accertamento della compatibilità paesaggistica nelle pratiche di sanatoria edilizia; impugnazione eventuale della nota comunale che aveva sospeso l’istruttoria delle pratiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 18 settembre 2025, riferita alle pratiche di sanatoria edilizia del 18 febbraio 2025 e diretta a ottenere l’attivazione della fase endoprocedimentale per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, inclusa la richiesta del parere vincolante all’autorità preposta al vincolo. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo comunale di provvedere entro un termine congruo, non superiore a trenta giorni, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; in via eventuale, ha impugnato la nota comunale che aveva sospeso l’istruttoria fino alla definizione di un giudizio pendente. In corso di causa, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, a seguito delle determinazioni adottate dall’Amministrazione. Il Comune ha eccepito la carenza sopravvenuta di interesse, rilevando di avere attivato la fase endoprocedimentale richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: durante il giudizio il Comune ha attivato la fase endoprocedimentale richiesta e ha successivamente adottato determinazioni sulle SCIA presentate dal ricorrente. Non ha quindi esaminato nel merito la domanda contro il silenzio né la richiesta di nomina del commissario ad acta. In ordine alle spese, ha ravvisato la soccombenza virtuale del ricorrente, osservando che l’Amministrazione aveva tempestivamente attivato la fase richiesta e che l’accertamento della compatibilità paesaggistica era rimesso a un’altra amministrazione. Ha condannato il ricorrente a pagare al Comune di Val Masino euro 1.000,00, oltre accessori di legge, compensando le spese nei rapporti con le altre amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 d.lgs. 104/2010

    Considerato che i ricorsi in materia di silenzio devono essere decisi con sentenza in forma semplificata ex art. 117 c.p.a.;

    Il giudizio sul silenzio è deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione della fase richiesta ha determinato l’improcedibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attiva la fase procedimentale specificamente sollecitata e adotta le determinazioni pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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