Cassazione Penale, Ordinanza n. 05097/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22 gennaio 2025 deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità. La censura veniva formulata in modo generico, lamentando presunte carenze motivazionali senza specifiche indicazioni e senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata. La Corte ha rilevato che il motivo non era dedotto in termini consentiti nel giudizio di legittimità, perché privo di una correlazione puntuale con la motivazione della sentenza di merito.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a dedurre genericamente vizi motivazionali, ma deve articolare censure specifiche e correlate alla decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non vi è correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dedotte nell'atto di impugnazione.
- La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica e puntuale: non sono sufficienti allegazioni generiche di carenze argomentative prive di indicazione concreta dei passaggi censurati.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso non può risolversi in una critica assertiva o meramente apodittica della motivazione di merito, ma deve evidenziare in modo autosufficiente l'errore denunciato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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