Cassazione Penale, Sentenza n. 39373/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Verbofshi proponeva istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza di appello del 29/04/2013 (irrevocabile il 26/09/2013). La Corte di appello dichiarò l'istanza inammissibile per vizi formali (qualificazione dell'istanza, validità della procura, modalità di spedizione) e per l'assenza del requisito della mancata conoscenza incolpevole della sentenza (il ricorrente era latitante). In cassazione il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'errore di competenza in executivis ai sensi dell'art. 665 c.p.p. (sosteneva che gli atti dovevano essere trasmessi al Gip del Tribunale di Bari) e, in secondo luogo, la scorretta qualificazione dell'istanza come rescissione invece che come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., con conseguente efficacia della procura allegata, anche perché l'istituto della rescissione non era ancora vigente alla data di irrevocabilità della sentenza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte di appello fosse incompetente in funzione di esecuzione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la competenza in materia esecutiva è funzionale, assoluta e inderogabile, e che la qualificazione tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato è rilevante e non può essere indifferentemente riqualificata quando i rimedi sono eterogenei.
Norme richiamate
La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale e assoluto; in caso di pluralità di sentenze eseguibili la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna irrevocabile, salvo che la Corte d'appello abbia operato una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado.
introdotto il 28/04/2014 (non vigente alla data di irrevocabilità della sentenza del 29/09/2013)
Disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del giudizio o della sentenza; richiede specifici requisiti formali e sostanziali distinti dall'incidente di esecuzione.
Regola l'incidente di esecuzione volto, tra l'altro, a far dichiarare la non esecutività di una sentenza. Si tratta di un rimedio con natura e funzione diversa rispetto alla rescissione del giudicato.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Limita la riqualificazione delle richieste: le Sezioni Unite hanno affermato che una richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato a causa dell'eterogeneità dei due rimedi.
Massime di principio
- La competenza in materia esecutiva è funzionale e va valutata in base al criterio dell'ultima condanna irrevocabile; se la Corte d'appello ha semplicemente confermato la sentenza di primo grado la competenza spetta al giudice di primo grado.
- La posizione esecutiva del condannato deve essere determinata in modo unitario: quando vi sono più provvedimenti eseguibili occorre individuare un giudice unico secondo l'art. 665 c.p.p.
- Incidente di esecuzione (art. 670) e rescissione del giudicato (art. 629-bis) sono rimedi distinti per natura e funzione; non possono essere arbitrariamente riqualificati l'uno nell'altro.
- La corretta qualificazione dell'istanza è rilevante anche per la validità formale (es. procura, modalità di deposito); la mancata competenza del giudice che decide comporta l'annullamento del provvedimento con trasmissione degli atti al giudice competente.
- La disponibilità di un rimedio (es. rescissione) dipende anche dalla data di entrata in vigore della norma; bisogna verificare la tutela processuale effettivamente disponibile alla data degli eventi rilevanti.
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