Cassazione Penale, Ordinanza n. 10866/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità assoluta e mancanza di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di individuare i reati contestati né l'esito di merito del processo, se non il fatto che l'imputato aveva impugnato una sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/05/2025. L'ordinanza non descrive alcuna questione di merito né indica i capi impugnati: rileva soltanto che il ricorso è "del tutto generico" perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non sviluppa alcuna argomentazione a sostegno dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non articola alcuna argomentazione
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica argomentazione; la mancanza di sviluppo argomentativo rende l'impugnazione generica e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è del tutto generico e non contiene un reale apparato argomentativo a sostegno delle censure.
- La prescrizione di specificità dei motivi di impugnazione richiede non solo l'indicazione formale delle doglianze, ma anche l'esposizione delle ragioni critiche idonee a confrontarsi con la decisione impugnata.
- In assenza di motivi effettivamente articolati, la Corte può limitarsi a rilevare il difetto dei requisiti dell'impugnazione e pronunciare l'inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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