Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12939/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la non riconducibilità dei fatti all'imputato. In particolare, contestava l'erroneità del riferimento temporale contenuto nel capo di imputazione, sostenendo che tale discrasia avrebbe determinato un mutamento del fatto e un pregiudizio del diritto di difesa. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguardava un episodio di ricettazione di un computer, descritto con riferimento al numero seriale del bene e con richiamo a una querela presentata dal responsabile della sicurezza della base di Sigonella. La Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato messo in condizione di difendersi compiutamente, anche grazie agli atti del processo, e che la diversa indicazione della data non avesse inciso sulla correlazione tra imputazione e decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché l'errore sulla data del fatto non integrava una trasformazione radicale del fatto contestato e perché dagli atti risultava comunque identificabile il tempo di consumazione del reato, con pieno esercizio del diritto di difesa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Ai fini della corrispondenza tra imputazione e decisione deve considerarsi non solo il fatto descritto nel capo di imputazione, ma anche il materiale probatorio conosciuto dall'imputato; la violazione sussiste solo se vi è una trasformazione radicale del fatto tale da impedire una difesa effettiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non richiede un confronto meramente letterale tra imputazione e decisione, ma impone di verificare se l'imputato abbia potuto difendersi in modo concreto sull'oggetto reale della contestazione.
  • La violazione dell'art. 521 c.p.p. si configura solo quando la decisione introduca una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un effettivo pregiudizio del diritto di difesa.
  • Un'inesattezza nella data del reato non determina di per sé violazione del principio di correlazione se il fatto è comunque individuabile dagli atti e l'imputato ha avuto conoscenza sostanziale della contestazione.
  • La verifica della correlazione tra imputazione e sentenza deve tenere conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato nel corso del processo, se idonee a consentire una difesa piena sull'intero materiale posto a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.