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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33957/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 21 giugno 2006 con cui una società, allora socia al 50% di una s.r.l., cedette a un altro soggetto, al prezzo di euro 140.734,51, un credito verso la società partecipata qualificato come "finanziamento soci" e garantì l'esistenza del credito. In calce all'atto il cessionario, quale amministratore unico della debitrice ceduta, dichiarò di accettare la cessione e di riconoscere l'esistenza del credito; un terzo prestò fideiussione per il pagamento del prezzo. Successivamente il cessionario e gli eredi del fideiussore agirono per far accertare che il credito non esisteva o era comunque incedibile e per ottenere la nullità, inefficacia o risoluzione della cessione, nonché l'insussistenza dei debiti derivanti dalla cessione e dalla fideiussione. La società cedente resistette e domandò in via riconvenzionale il pagamento del prezzo, ovvero il risarcimento del danno. In primo grado le domande attoree furono rigettate e fu accolta la riconvenzionale; in appello, invece, fu dichiarata la nullità della cessione per inesistenza dell'oggetto, sul rilievo che i versamenti della socia alla società partecipata erano in realtà versamenti in conto capitale, risultanti dai bilanci come "altre riserve", e non finanziamenti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi, che: il credito, anche se inesistente, poteva essere validamente ceduto perché l'art. 1266 c.c. deroga alla regola della nullità per inesistenza dell'oggetto; la questione della fideiussione era stata male trattata; la Corte d'appello aveva errato nella qualificazione dei versamenti per omesso esame di comportamenti successivi e per violazione dei criteri ermeneutici; la dichiarazione resa dal cessionario non era correttamente valutata come confessione; infine, la sentenza avrebbe dovuto applicare l'art. 1338 c.c. per la mala fede del cessionario nella conclusione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione. Ha confermato che i versamenti dei soci qualificati come "in conto capitale" non generano un credito esigibile alla restituzione, ma ha corretto la decisione d'appello nella parte in cui aveva dichiarato nullo il contratto di cessione del credito inesistente: secondo la Corte, la cessione di un credito inesistente non è nulla per difetto dell'oggetto, perché opera la disciplina speciale dell'art. 1266 c.c., che attribuisce al cessionario la garanzia legale del cedente. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, rigettato il quarto e assorbito il quinto. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le contrapposte domande ed eccezioni alla luce del principio di diritto enunciato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1266 c.c.

    La garanzia del cedente è effetto legale del contratto di cessione; la cessione di un credito inesistente non è nulla per mancanza dell'oggetto, ma resta valida con attribuzione al cessionario della tutela prevista dalla norma.

  • art. 1325 c.c.

    La mancanza dell'oggetto è richiamata come causa di nullità astratta, ma la Corte afferma che essa è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 1266 c.c. nella cessione del credito.

  • art. 1346 c.c.

    La sentenza d'appello aveva valorizzato l'inesistenza dell'oggetto; la Cassazione precisa che, in tema di cessione di credito, l'inesistenza del credito non comporta automaticamente nullità del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per contrarietà alla norma imperativa o per difetto di uno degli elementi essenziali non opera, nel caso di specie, in presenza della disciplina speciale della cessione del credito.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per distinguere i finanziamenti in senso proprio, qualificabili come mutuo, dai versamenti in conto capitale.

  • art. 2350 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sul capitale di rischio e sulla non configurabilità di un diritto del socio alla restituzione del conferimento.

  • art. 2730 c.c.

    La dichiarazione dell'amministratore della società debitrice non integra confessione stragiudiziale, perché contiene un giudizio sulla qualificazione giuridica del versamento e proviene dal rappresentante di un soggetto terzo rispetto al giudizio.

  • art. 2733 c.c.

    Censurato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una confessione idonea a vincolare come tale la dichiarazione resa in calce alla cessione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per la qualificazione dei versamenti; la censura è dichiarata inammissibile perché si risolve in un omesso esame di fatti non adeguatamente specificati e non dedotti come controversi nei termini richiesti.

  • art. 1391 c.c.

    Richiamato nel motivo sul comportamento dell'amministratore rappresentante; la censura è respinta come inammissibile.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla fideiussione; la censura è dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva una statuizione sulla nullità della garanzia.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato in relazione alle difese del fideiussore, ma la questione viene ritenuta fuori dal perimetro della decisione impugnata.

  • art. 1338 c.c.

    Invocato per la responsabilità della parte che avrebbe taciuto la causa di invalidità; il motivo resta assorbito per l'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Il versamento effettuato dal socio a favore della società qualificato come versamento "in conto capitale" è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio: entra definitivamente nel patrimonio sociale e non genera un credito alla restituzione, se non in via meramente eventuale e all'esito della liquidazione e nei limiti dell'attivo residuo.
  • La cessione a titolo oneroso di un credito inesistente non è nulla per difetto dell'oggetto: l'art. 1266 c.c. opera come disciplina speciale e attribuisce al cessionario la garanzia legale del cedente, con validità del contratto e obbligo del cessionario di corrispondere il prezzo.
  • La qualificazione dei versamenti soci come finanziamenti oppure come apporti in conto capitale dipende dal complesso degli elementi negoziali e documentali, potendo assumere rilievo il contenuto dei bilanci approvati dai soci quando manchi una chiara manifestazione di volontà originaria.
  • Una dichiarazione resa dal rappresentante della società debitrice sulla esistenza del credito non integra confessione stragiudiziale se contiene anche un giudizio sulla qualificazione giuridica del rapporto e non un mero fatto storico, oltre a provenire da un soggetto diverso dalla parte processuale che dovrebbe esserne vincolata.
  • Le censure in cassazione che deducano omesso esame di fatti decisivi devono individuare con precisione i fatti stessi e la loro discussione tra le parti; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneAmministratoriImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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