Cassazione Penale, Sentenza n. 40698/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 05/10/2023 che, in esito a rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena e la confisca. Il ricorrente censura: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena (assenza di considerazione delle condizioni di vita e mancata indicazione dei criteri di dosimetria); (2) carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione; (3) erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i precedenti sono troppo remoti e che vi è stato mancato apprezzamento della condotta successiva e dell'età/pensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) la Corte di appello ha adeguatamente motivato la dosimetria della pena, ponendo rilievo sulla consistente evasione fiscale e applicando una pena inferiore al livello medio edittale; (2) l'aumento per continuazione è stato applicato in misura esigua e la motivazione è conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette un'onere motivazionale mitigato quando l'aumento non supera la media; (3) il diniego della sospensione condizionale è fondato su una prognosi negativa adeguatamente motivata in relazione a precedenti e alla reiterazione pluriennale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
Principi di determinazione della pena e criteri di valutazione; la Corte ritiene che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata quando la pena è nei pressi del minimo o della media edittale e che non sia necessaria motivazione particolarmente analitica salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media.
Norma sulla continuazione fra reati; la Corte ha valutato correttamente l'aumento per continuazione e ritenuto sufficiente la motivazione data trattandosi di un aumento esiguo.
Riferimento alla fattispecie di reato fiscale contestata (evasione mediante elementi passivi fittizi); la sentenza conferma che le condotte contestate rientrano nel perimetro delittuoso previsto dal decreto.
Norma relativa agli effetti penali e alle misure accessorie che influenzano la valutazione per benefici come la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego sulla base di una prognosi negativa.
Norma sulle condizioni e sui presupposti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito possa negare il beneficio fondando una prognosi negativa anche su alcune delle circostanze previste.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in combinato disposto con le norme sostanziali.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini di motivazione.
Regola sulla condanna alle spese quando il ricorso è inammissibile e assenza di causa di inammissibilità priva di colpa; la Corte ha disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Sez. U, 24/06/2021, "Pizzone" (giurisprudenza)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone e altro
Principio sulla motivazione dell'aumento per continuazione: occorre motivare l'entità per ciascun reato satellite, ma l'onere si mitiga quando l'aumento è entro limiti correnti; la Corte ha applicato questo principio per ritenere sufficiente la motivazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito: se la pena è nella misura media o vicina al minimo edittale, la motivazione non deve essere analitica ma deve emergere dal quadro argomentativo complessivo.
- L'aumento per continuazione richiede motivazione distinta per i reati satellite, ma l'onere motivazionale è più lieve quando l'aumento è di entità esigua e non supera la media; la censura è efficace solo se si dimostra ragionamento illogico o cumulo surrettizio.
- Il diniego della sospensione condizionale può fondarsi su una prognosi negativa e non necessita dell'esame esaustivo di tutte le circostanze dell'art. 133 cod. pen.; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti (es. reiterazione, pluralità di condanne, gravità della condotta).
- Per impugnare con successo le statuizioni sulla misura della pena o sugli aumenti per continuazione è necessario dimostrare concretamente l'arbitrarietà o l'insussistenza della valutazione logica del giudice di merito, non semplici divergenze di apprezzamento.
- In casi di confisca per equivalente e misure patrimoniali collegate a reati tributari, contestazioni generiche sull'impatto patrimoniale non bastano: occorre mirare a profili di illegittimità specifici nella motivazione o nel calcolo dell'ammontare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40674/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40675/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2024 del 06/11/2024
- Sentenza penale · 6 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →