Cassazione Civile, Ordinanza n. 08574/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato per un terreno con fabbricati, pagabile a rate semestrali. Il venditore ha agito per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, che non aveva più pagato le rate dal 2011 nonostante diffida, chiedendo anche il rilascio del fondo e la possibilità di trattenere le rate già versate a titolo di indennizzo. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione e il rilascio, rigettando però la pretesa di ritenzione delle rate. L'acquirente ha proposto appello, respinto dalla Corte territoriale. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione/falsa applicazione degli artt. 139, 149 e 160 c.p.c., sostenendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado perché eseguita a un indirizzo diverso da quello di residenza risultante dalla carta d'identità, consegnata al padre non convivente e priva del necessario avviso di cui all'art. 149 c.p.c., con ulteriore censura circa l'erroneità dell'indirizzo di recapito. La Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul domicilio eletto nel contratto, e ha comunque affermato la validità della notifica eseguita al domicilio contrattualmente indicato e la presunzione di regolarità derivante dalla consegna a persona di famiglia convivente, salvo prova contraria non fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della notificazione, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il domicilio indicato nel contratto, diverso dal dato della sola residenza evocato dalla ricorrente. Ha inoltre precisato che, in caso di consegna del piego a persona di famiglia convivente nel luogo indicato sull'involucro, opera una presunzione di residenza/dimora/domicilio del destinatario, superabile solo con prova contraria specifica, non offerta. Quanto alla disciplina della notifica postale, la Corte ha chiarito che l'art. 149 c.p.c., nel testo applicabile, non prevede l'avviso richiamato dalla ricorrente, mentre l'avviso della raccomandata informativa è previsto dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1982; nel caso concreto, l'avviso di ricevimento dava conto della spedizione della raccomandata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ravvisa la violazione; la notifica viene considerata regolare in base al domicilio eletto e alla presunzione derivante dalla consegna a persona di famiglia convivente.
«l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento»
Nel testo applicabile ratione temporis non prevede un avviso al destinatario; disciplina la notifica a mezzo posta e richiede l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di nullità della notificazione, ma la censura è stata respinta perché la notifica è stata ritenuta valida.
art. 7, comma 6, L. n. 890/1982
«se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata»
La raccomandata informativa è prevista quando il piego non sia consegnato personalmente; per il perfezionamento nei confronti del destinatario non è necessario che tale raccomandata sia spedita con avviso di ricevimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto a fondamento del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata fonda la validità della notificazione sul domicilio eletto nel contratto, la censura che si limiti a contestare la sola residenza del destinatario non coglie la ratio decidendi ed è infondata.
- L'elezione di domicilio contenuta in un contratto, in difetto di una chiara volontà contraria, consente la notificazione degli atti inerenti al rapporto a quell'indirizzo, che deve considerarsi validamente utilizzabile.
- La consegna del piego a persona di famiglia convivente nel luogo indicato sull'involucro dell'atto fa presumere che quel luogo corrisponda alla residenza, dimora o domicilio del destinatario; chi contesta la notifica ha l'onere di provare, con elementi specifici, che la presenza del consegnatario era solo occasionale o momentanea.
- In materia di notificazione a mezzo posta, il testo dell'art. 149 c.p.c. applicabile ratione temporis non impone un autonomo avviso al destinatario; la disciplina della raccomandata informativa va invece ricercata nella legge speciale sulle notificazioni postali.
- Ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 7, comma 6, L. n. 890/1982, non è necessario che la raccomandata informativa sia spedita con avviso di ricevimento, essendo sufficiente la sua spedizione nei casi previsti dalla norma.
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